Sez. 1, Sentenza n. 5588 del 25/06/1987 (Rv. 454056 - 01)
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE - DISCIPLINA EX LEGGE N. 10 DEL 1977 - ALLOGGIO COSTRUITO SU AREA RICEVUTA IN CONCESSIONE DAL COMUNE - PREZZO O CANONE DI LOCAZIONE FISSATO NELLA CONCESSIONE - MAGGIORAZIONI DA PARTE DELL'IMPRESA COSTRUTTRICE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 8 LEGGE CITATA - APPLICABILITÀ - CARATTERE IMPERATIVO DI DETTA NORMA - CONSEGUENZE - NULLITÀ DI PATTI NEGOZIALI REGOLANTI IN MODO DIVERSO LE MAGGIORAZIONI.*
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE - DISCIPLINA EX LEGGE N. 10 DEL 1977 - ALLOGGIO COSTRUITO SU AREA RICEVUTA IN CONCESSIONE DAL COMUNE - PREZZO O CANONE DI LOCAZIONE FISSATO NELLA CONCESSIONE - MAGGIORAZIONI DA PARTE DELL'IMPRESA COSTRUTTRICE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 8 LEGGE CITATA - APPLICABILITÀ - CARATTERE IMPERATIVO DI DETTA NORMA - CONSEGUENZE - NULLITÀ DI PATTI NEGOZIALI REGOLANTI IN MODO DIVERSO LE MAGGIORAZIONI.*
In tema di edilizia convenzionata, nella disciplina della legge 28 gennaio 1977 n. 10, il prezzo della vendita (od il canone della locazione) dell'alloggio, da parte dell'impresa che lo abbia costruito su area ricevuta in concessione dal comune, può essere maggiorato, rispetto a quello fissato in detta concessione, nei limiti previsti dall'art. 8 della citata legge, e, cioè, in relazione a variazioni dei costi di costruzione, riportate negli indici ISTAT ed incidenti sul valore capitale dell'immobile, che siano intervenute in periodi non inferiori al biennio nell'arco di tempo intercorrente dalla data della convenzione con il comune e la data del trasferimento della proprietà all'acquirente (o della stipulazione della locazione), mentre resta in proposito ininfluente l'eventuale non coincidenza di tale data del trasferimento con quella della consegna del bene (anteriore o posteriore che sia). Il carattere imperativo della citata norma comporta la nullità del patto negoziale che regoli l'indicata maggiorazione con una misura o con una frequenza diverse da quelle prescritte dalla norma medesima.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)