Sez. 2, Sentenza n. 13006 del 02/10/2000 (Rv. 540661 - 01)
URBANISTICA - EDILIZIA CONVENZIONATA | Vendita, da parte di un socio di cooperativa, dell' alloggio assegnatogli, costruito con concessione a contributo agevolato - Obbligo di non superare il prezzo indicato dalla convenzione tipo, approvata dalla Regione ai sensi dell' art. 7 legge 10/1977 - Esclusione - Destinatario degli obblighi contenuti nella predetta convenzione, trasfusi in quella con il Comune - Titolare della concessione edilizia a contributo agevolato o subentrante in essa.
URBANISTICA - EDILIZIA CONVENZIONATA
Il socio di una cooperativa, costruttrice di alloggi su concessione edilizia rilasciata a contributo ridotto, che vende l'alloggio assegnatogli, non è obbligato a non superare il prezzo stabilito dalla convenzione-tipo, approvata dalla Regione, ai sensi dell' art. 7 legge 28 gennaio 1977 n. 10, perché destinatario dell' obbligo di contenere i prezzi di cessione e i canoni di locazione nei limiti fissati da detta convenzione, trasfusa in quella con il Comune - o nell'equivalente atto d'obbligo - e per la durata di validità di quest'ultima, è soltanto il costruttore titolare della concessione o colui che è in questa subentrato.
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 7, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 8 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)