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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 6 dicembre 1977, causa 55/77

Decisione
decisa il 1977-12-06
ECLI
ECLI:EU:C:1977:203

Epigrafe

Nella causa 55/77, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, dall'Arbeidsrechtbank (Tribunale del lavoro) del circondario di Anversa nella causa dinanzi ad esso pendente fra MARGUERITE MARIS, IN REBOULET, residente in Collonges-au-Mont-d'Or (Francia) e RIJKSDIENST VOOR WERKNEMERSPENSIOENEN (Ufficio statale per le pensioni dei lavoratori dipendenti), con sede in Bruxelles, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 84, n. 4, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe e A. Touffait, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
La sig.ra Marguerite Maris, coniugata Reboulet, cittadina belga, residente in Collonges-au-Mont-d'Or (Francia), è stata occupata, come lavoratrice dipendente, dal 1937 al 1941 nel Belgio, dal 1941 al 1945 in Germania, dal 1945 al 1947 di nuovo nel Belgio e dal 1947 al 1975 in Francia, ove essa risiede dal 1947.
paragrafo 2
L'11 ottobre 1974, la Maris si rivolgeva all'ente francese competente (Caisse regionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, di Lione) per la liquidazione della sua pensione d'anzianità.
paragrafo 3
L'Ufficio statale belga per le pensioni dei lavoratori dipendenti, con sede in Bruxelles, cui la pratica era stata trasmessa a norma dei regolamenti del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 149, pag. 2) e 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. L 74, pag. 1), con decisione 9 gennaio 1976 rifiutava all'interessata il trattamento di quiescenza a partire dal 1o giugno 1975.
paragrafo 4
Con lettera raccomandata 26 giugno 1976, redatta in francese, la sig.ra Maris impugnava tale decisione dinanzi all' Arbeidsrechtbank (tribunale del lavoro) del circondario di Anversa.
paragrafo 5
Ora, nel Belgio, a norma dell'art. 2 della legge 15 giugno 1935 relativa all'uso delle lingue in materia giudiziaria, la trattazione delle cause avviene in fiammingo dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali civili e commerciali di prima istanza aventi sede nella provincia di Anversa; l'art. 40 della stessa legge e l'art. 862 del codice di (procedura impongono al giudice adito l'obbligo di dichiarare d'ufficio la nullità della domanda che sia redatta in una lingua diversa.
paragrafo 6
Da parte sua, l'art. 84, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 1408/71 dispone che:
paragrafo 7
«Le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri documenti loro inviati solo perchè redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro. Essi possono eventualmente avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 81, lett. b)» («La Commissione amministrativa è incaricata di … far effettuare, su richiesta delle autorità, istituzioni e giurisdizioni competenti degli Stati membri, tutte le traduzioni dei documenti che si riferiscono all'applicazione del presente regolamento, e in particolare le traduzioni delle richieste presentate dalle persone chiamate a beneficiare del presente regolamento»).
paragrafo 8
Stando così le cose, la Sesta sezione del tribunale del lavoro del circondario di Anversa, con sentenza 21 aprile 1977, ha deciso, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, di sospendere il procedimento fino a che la Corte di giustizia non si sia pronunziata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
paragrafo 9
1. Se l'art. 84, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 1408/71 prevalga, nei confronti di tutti coloro che rientrano «ratione personae» nella sfera d'applicazione dello stesso regolamento (art. 2), sugli artt. 2 e 40, 1o comma, della legge 15 giugno 1935 relativa all'uso delle lingue in materia giudiziaria. 2. Più precisamente, se quanto disposto dall'art. 84, n. 4, del regolamento n. 1408/71 valga anche nel caso di domande proposte ad un organo giurisdizionale belga da una persona avente la cittadinanza belga ed alla quale si applichi «ratione personae» (art. 2) il regolamento di cui è causa. 3. Se, ai fini dell applicazione dell art. 84, n. 4, del regolamento n. 1408/71, sia eventualmente rilevante il fatto che, al momento della proposizione della domanda al giudice belga, la persona interessata dimori nel Belgio ovvero in un altro Stato membro.
paragrafo 10
La sentenza del Tribunale del lavoro di Anversa, pervenuta in cancelleria il 28 aprile 1977, conteneva un errore materiale, che veniva corretto con sentenza del 27 maggio successivo. Questo provvedimento è pervenuto in cancelleria il 6 giugno 1977.
paragrafo 11
La Commissione delle Comunità europee ha presentato, il 5 luglio 1977, osservazioni scritte in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia.
paragrafo 12
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

paragrafo 1
La Commissione osserva, in sostanza, quanto segue:

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla prima questione

paragrafo 1
La questione della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno è chiaramente risolta nella costante giurisprudenza della Corte, fra l'altro nella sentenza 13 febbraio 1969 (causa 14/68, Walt Wilhelm, Racc. 1969, pag. 15).

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla seconda e sulla terza questione

paragrafo 1
Tali questioni riguardano il campo d'applicazione «ratione personae» dell'art. 84, n. 4, del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 2
Quest'ultimo non prevede alcuna limitazione della sfera d'applicazione di tale norma; questa si applica, quindi, a qualsiasi soggetto che rientri nella sfera d'applicazione personale del regolamento, determinata dall'art. 2, nn. 1, 2 e 3, dello stesso atto il quale non stabilisce alcuna eccezione per il caso della persona che proponga una domanda ad un organo giurisdizionale dello Stato membro di cui è cittadino o per coloro che risiedano nello Stato membro ove la domanda viene proposta.
paragrafo 3
Lo scopo dell'art. 84, n. 4, del regolamento n. 1408/71 è quello di aiutare i lavoratori che si avvalgano della libertà di circolazione nella Comunità a risolvere i problemi di carattere linguistico ch'essi possano avere nell'esercizio dei diritti loro attribuiti dalla Comunità, consentendo loro di esprimersi in una lingua il cui uso sia per essi più facile che non quello della lingua del paese ospitante.
paragrafo 4
Da tale disposizione possono trarre vantaggio non solo gli stranieri, ma anche i cittadini di uno Stato membro i quali abbiano vissuto così a lungo all'estero da non dominare più bene la lingua del paese di cui hanno la cittadinanza. Al fine di non rendere troppo complicato il lavoro degli organi nazionali, il regolamento n. 1408/71 contempla una Commissione amministrativa, incaricata di far effettuare, a richiesta delle competenti autorità degli Stati membri, le traduzioni necessarie.
paragrafo 5
Queste considerazioni trovano implicita conferma nella giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alle corrispondenti disposizioni del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, sulla previdenza sociale per i lavoratori migranti (GU 1958, pag. 561), ed in particolare nelle sentenze 5 luglio 1967 (causa 6/67, Guerra, Racc. 1967, pag. 257) e 13 dicembre 1972 (causa 45/72, Merola, Racc. 1972, pag. 1255).

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Conclusione

paragrafo 1
Le questioni formulate dal tribunale del lavoro di Anversa dovrebbero essere risolte come segue:
paragrafo 2
L'art. 84, n. 4, del regolamento n. 1408/71 prevale su qualsiasi norma di diritto interno contrastante con tale disposizione. Le autorità, istituzioni e giurisdizioni ivi menzionate non possono fare alcuna distinzione, nell'applicare la suddetta disposizione, fra i cittadini del proprio Stato ed altri soggetti che rientrino nel campo d'applicazione personale del regolamento stesso. É altresì irrilevante, ai fini dell'applicazione di tale regolamento, il fatto che l'interessato dimori o meno nel paese in cui sia stata proposta la domanda.

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
La Commissione, rappresentata dal sig. Hendrik Bronkhorst, membro del suo uf ficio legale, ha presentato osservazioni orali e risposto ad alcuni quesiti rivoltile dalla Corte, nell'udienza del 25 ottobre 1977.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 16 novembre 1977.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 21 aprile 1977, pervenuta in cancelleria il 28 aprile successivo, il Tribunale del lavoro del circondario di Anversa ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 84, n. 4, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 149, pag. 2), con riguardo al regime linguistico vigente nell'ambito del regolamento stesso.
punto 2
Dal fascicolo risulta che la ricorrente nella causa principale, cittadina belga residente in Francia, ha maturato periodi assicurativi nel Belgio, in Germania e in Francia;
punto 3
in seguito a contrasti sorti con l'Ufficio statale belga per le pensioni dei lavoratori dipendenti, in merito alla liquidazione della sua pensione, essa proponeva ricorso al Tribunale del lavoro del circondario di Anversa, competente in ragione dell'ultimo domicilio, se non del luogo dell'ultima occupazione, dell'interessata nel Belgio;
punto 4
poichè il ricorso veniva proposto sotto forma di lettera raccomandata redatta in lingua francese, il giudice nazionale, la cui lingua processuale (a norma dell'art. 2 della legge belga 15 giugno 1935 relativa all'uso delle lingue in materia giudiziaria) è il fiammingo, si chiede se tale atto sia ricevibile, tenuto conto dell'art. 40 della stessa legge e dell'art. 862 del codice di procedura, secondo cui il giudice belga è tenuto a dichiarare d'ufficio la nullità di qualsiasi atto processuale che sia redatto in una lingua diversa da quella ufficiale dell'organo giurisdizionale adito;
punto 5
per accertare la compatibilità delle suddette disposizioni con l'art. 84, n. 4, del regolamento n. 1408/71, il Tribunale ha sottoposto a questa Corte le seguenti questioni: 1. Se l'art. 84, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 1408/71 prevalga, nei confronti di tutti coloro che rientrano «ratione personae» nella sfera d'applicazione dello stesso regolamento (art. 2), sugli artt. 2 e 40, 1o comma, della legge 15 giugno 1935 relativa all'uso delle lingue in materia giudiziaria. 2. Più precisamente, se quanto disposto dall'art. 84, n. 4, del regolamento n. 1408/71 valga anche nel caso di domande proposte ad un organo giurisdizionale belga da una persona avente la cittadinanza belga ed alla quale si applichi «ratione personae» (art. 2) il regolamento di cui è causa. 3. Se, ai fini dell'applicazione dell'art. 84, n. 4, del regolamento n. 1408/71, sia eventualmente rilevante il fatto che, al momento della proposizione della domanda al giudice belga, la persona interessata dimori nel Belgio ovvero in un altro Stato membro.
punto 6
Secondo l'art. 84, n. 4, del regolamento n. 1408/71, «le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri documenti loro inviati solo perchè redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro»;
punto 7
questa disposizione fa parte di un complesso di provvedimenti destinati a garantire la collaborazione delle competenti autorità al fine di attuare il regime di previdenza sociale istituito dal regolamento a favore dei lavoratori che si spostano nell'ambito della Comunità;
punto 8
onde facilitare, nell'intera Comunità, il ricorso alle disposizioni del regolamento n. 1408/71 da parte delle persone che rientrano nella sfera d'applicazione di quest'ultimo, l'art. 84, n. 4, stabilisce che le richieste o altri documenti presentati da tale persona in uno degli Stati membri non possono essere respinti per la circostanza ch'essi siano redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro;
punto 9
tenuto conto della grande varietà di situazioni individuali cui può dar luogo la libera circolazione dei lavoratori e dei loro familiari, l'art. 84, n. 4, prescinde, per ragioni di praticità, da qualsiasi distinzione fondata sulla cittadinanza o sulla residenza delle persone interessate, qualora le domande presentate o i documenti prodotti riguardino l'applicazione del regolamento in questione;
punto 10
il carattere generale della norma ivi enunciata e l'applicazione uniforme di tale norma in tutti gli Stati membri sarebbero compromessi qualora le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di detti Stati avessero la facoltà di restringerne la portata in funzione di criteri attinenti alla cittadinanza o alla residenza delle persone interessate;
punto 11
va tuttavia osservato che l'art. 84, n. 4, riguarda unicamente le domande proposte dalle persone che rientrano nella sfera d'applicazione del regolamento n. 1408/71 e i documenti prodotti al fine di comprovare i loro diritti, non già la procedura in generale, che rimane, per il resto, disciplinata dalle norme interne di ciascuno Stato;
punto 12
è per l'appunto allo scopo di semplificare lo svolgimento dei procedimenti che la seconda frase dell'art. 84, n. 4, prevede la possibilità che gli organi interessati facciano effettuare, a cura della commissione amministrativa, in conformità a quanto disposto dall'art. 81, lett. b), tutte le traduzioni di documenti riferentisi all'applicazione del regolamento n. 1408/71, e in particolare le traduzioni delle richieste presentate dalle persone che possono valersi di tale regolamento;
punto 13
è opportuno sottolineare, inoltre, che l'art. 84, n. 4, trova applicazione solo a favore di lavoratori che si siano spostati in due o più Stati membri, ed ai loro aventi causa, come pure che la disposizione di cui trattasi riguarda unicamente i procedimenti relativi all'applicazione della disciplina comunitaria in materia di previdenza sociale, escluse quindi le controversie di altro genere nelle quali il lavoratore sia eventualmente implicato;
punto 14
ferme restando le precedenti considerazioni, si deve perciò concludere che l'art. 84, n. 4, non consente di stabilire, fra coloro che sono legittimati a far valere tale disposizione, eventuali distinzioni a seconda della cittadinanza o della residenza.
punto 15
A norma dell'art. 189 del trattato, i regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri;
punto 16
la disposizione richiamata dal giudice nazionale attribuisce a qualsiasi persona che rientri nella sfera d'applicazione del regolamento n. 1408/71, senza distinzioni relative alla cittadinanza o alla residenza, un diritto di cui i giudici nazionali devono garantire il rispetto, e precisamente il diritto di servirsi, nella redazione di domande e documenti ai sensi dello stesso regolamento, di una qualsiasi delle lingue ufficiali degli Stati membri;
punto 17
la forza vincolante del diritto comunitario non può variare da uno Stato membro all'altro, in funzione di normative interne, indipendentemente dalla materia cui queste si riferiscono, senza che siano messe a repentaglio la concreta efficacia di tale diritto e l'uniforme applicazione ch'esso deve trovare in tutti gli Stati membri e nei confronti di tutti i destinatari delle singole disposizioni;
punto 18
ne consegue che la norma enunciata nell'art. 84, n. 4, esclude, per quanto riguarda le persone che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento n. 1408/71, l'applicazione di qualsiasi disposizione eventualmente divergente o contrastante, in vigore in uno degli Stati membri.
punto 19
Le questioni formulate dal giudice a quo vanno quindi risolte nel senso che l'art. 84, n. 4, del regolamento n. 1408/71 impone alle autorità, alle istituzioni e agli organi giurisdizionali di ciascuno Stato membro l'obbligo di accettare, nonostante qualsiasi disposizione eventualmente divergente o contraria della loro legislazione nazionale, ogni richiesta od ogni altro documento riferentisi all'applicazione del suddetto regolamento e redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro, senza alcuna facoltà di stabilire in proposito distinzioni in ragione della cittadinanza o della residenza delle persone interessate.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 20
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
punto 21
nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nella causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal tribunale del lavoro del circondario di Anversa con sentenza 21 aprile 1977, dichiara: L'art. 84, n. 4, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, impone alle autorità, alle istituzioni e agli organi giurisdizionali di ciascuno Stato membro l'obbligo di accettare, nonostante qualsiasi disposizione eventualmente divergente o contraria della loro legislazione nazionale, ogni richiesta od ogni altro documento riferentisi all'applicazione del suddetto regolamento e redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro, senza alcuna facoltà di stabilire in proposito distinzioni in ragione della cittadinanza o della residenza delle persone interessate.

Firme

Kutscher Sørensen Bosco Donner Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 6 dicembre 1977. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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