Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 12 luglio 1979, causa 237/78
Epigrafe
Nel procedimento 237/78,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Corte d'appello di Douai, nella causa dinanzi ad essa pendente fra
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DI LILLA (CRAM)
e
DIAMANTE TOIA, IN PALERMO,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 2, n. 1, 3, nn. 1 e 3 e dell'art. 4, nn. 1, lett. c) e 2, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 149, pag. 2),
LA CORTE
composta dai signori: H. Kutscher, presidente: J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco, A. Touffait e T. Koopmans, giudici;
avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
paragrafo 1
L'art. L 640 del «Code de la Sécurité Sociale» francese contempla un «assegno alle madri di famiglia». Il diritto a tale assegno è subordinato ai seguenti requisiti:
paragrafo 2
1) Art. L 640 del «Code de la Sécurité sociale»:
aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età
avere la cittadinanza francese
essere coniuge di un lavoratore subordinato
non fruire di reddito
aver allevato almeno cinque figli a carico per almeno nove anni prima ch'essi abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età.
2) Art. 1 del decreto 50/76 del 16 gennaio 1950, modificato il 16 agosto 1956:
i figli devono avere la cittadinanza francese alla data in cui sorge il diritto all'assegno.
paragrafo 3
La signora Diamante Toia in Palermo, cittadina italiana, nata l'8 luglio 1913 a Gizzeria (Italia), residente in Francia, moglie di un lavoratore subordinato e madre di sette figli, chiedeva il versamento dell'assegno di cui trattasi alla Caisse régionale d'assurance vieillesse di Lilla. Con decisione 7 settembre 1977, la Commission de recours gracieux della Cassa respingeva la domanda in quanto cinque dei sette figli sono cittadini italiani sin dalla nascita.
paragrafo 4
L'interessata impugnava il rifiuto dinanzi alla Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale di Lilla la quale, con decisione 21 marzo 1978, accoglieva il ricorso motivando che l'assegno richiesto, in quanto prestazione di vecchiaia avente carattere non contributivo, spetta, in forza degli artt. 2, 3 e 4 del regolamento CEE 14 giugno 1971, n. 1408/71, non solo ai cittadini francesi ma anche ai cittadini degli altri paesi della Comunità.
paragrafo 5
La caisse régionale ha interposto appello contro detta decisione dinanzi alla Corte d'appello di Douai il 18 aprile 1978.
paragrafo 6
Essa ha dichiarato di essere autorizzata da istruzioni amministrative a non opporre all'interessata il difetto della cittadinanza francese.
paragrafo 7
La Corte d'appello, ritenendo che la soluzione del problema di diritto di cui essa è investita dipenda dall'interpretazione delle norme comunitarie, ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato, la questione seguente:
paragrafo 8
«come vadano interpretati gli artt. 2, n. 1, 3, nn. 1 e 3, e 4, nn. 1, leu. c), e 2, del regolamento (CEE) 14 giugno 1971 n. 1408 per quanto concerne l'attribuzione di una prestazione di vecchiaia (avantage vieillesse) che, avendo carattere non contributivo, è in via di principio riservata ai Francesi»
paragrafo 9
La sentenza di rinvio, del 10 ottobre 1978, è stata registrata nella cancelleria della Corte il 30 ottobre 1978.
paragrafo 10
In conformità all'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia della CEE, osservazioni scritte sono state depositate dalla Caisse régionale; dalla signora Palermo Toia; dal Governo della Repubblica italiana, rappresentato dall'ambasciatore Adolfo Maresca, in qualità d'agente, assistito dall'avvocato dello Stato Franco Favara; e dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Marie-José Jonczy, del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dagli avvocati Henri Scheyvaerts e Francis Herbert, del foro di Bruxelles.
paragrafo 11
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha richiesto alla Caisse régionale di produrre determinati documenti.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte
paragrafo 1
La Caisse régionale osserva che il Trattato lascia i governi liberi quanto alla politica demografica che essi giudichino opportuna. L'assegno alle madri di famiglia è essenzialmente uno strumento di politica demografica.
paragrafo 2
L'esigenza relativa alla cittadinanza dei figli è da intendersi come incoraggiamento a mettere al mondo e ad educare bambini che verranno ad accrescere la comunità nazionale francese. Il periodo richiesto di attività retribuita del coniuge è molto breve (tre mesi). Inoltre, le donne che richiedono l'assegno di cui trattasi non fanno parte dei «lavoratori», la cui libera circolazione il Trattato ha voluto assicurare.
paragrafo 3
Il regolamento n. 1408/71 non si applica all'assegno alle madri di famiglia, in quanto il suo preambolo dichiara di non prendere in considerazione le prestazioni che hanno un carattere preponderante d'incoraggiamento demografico.
paragrafo 4
Per quanto riguarda il Capitolo III, «Vecchiaia e morte (pensioni)», del Titolo III, «Disposizioni particolari alle varie categorie di prestazioni», il regolamento n. 1408/71 prevede che le prestazioni possano essere concesse in base a perìodi di assicurazione o di residenza, ma non contiene alcun riferimento alla procreazione o all'educazione di figli.
paragrafo 5
Non si può quindi ritenere che, per gli autori del regolamento n. 1408/71, l'assegno alle madri di famiglia potesse costituire una prestazione di vecchiaia ai sensi dell'art. 4.
paragrafo 6
Il Governo francese ha certo ritenuto (lettere del Ministro del Lavoro in data 6 maggio 1949 e 8 settembre 1950) che l'assegno alle madri di famiglia sia assimilabile, quanto agli accordi diplomatici, all'assegno ai lavoratori anziani subordinati, ma tale valutazione unilaterale non può modificare la natura dell'assegno.
paragrafo 7
La Caisse Régionale rileva che l'assegno alle madri di famiglia non può essere richiesto per figli non francesi, anche se le cittadine di Stati membri possono fruire dell'assegno.
paragrafo 8
L'art. 3 del regolamento n. 1408/71 stabilisce parità di trattamento fra soggetti attivi di diritti o fra soggetti passivi di diritti. Nella fattispecie di cui all'art. L 640 del «Code de la Sécurité sociale» francese, i figli non sono né soggetti attivi, né soggetti passivi di diritti, ma costituiscono soltanto uno degli elementi della situazione dell'istante, come l'età o il reddito insufficiente.
paragrafo 9
Inoltre, nel sistema delineato dal regolamento n. 1408/71, lo stesso fatto non può costituire presupposto per l'acquisto di diriti a più d'una prestazione della medesima natura. Infine, nell'ipotesi in cui si applicasse il regolamento, i figli, perché se ne possa tenere conto, dovrebbero risiedere nel territorio di uno Stato membro: nella fattispecie ciò non avviene.
paragrafo 10
paragrafo 11
L'assegno alle madri di famiglia costituisce una prestazione di vecchiaia non contributiva, che deve essere concessa, quindi, non solo ai Francesi, ma anche ai cittadini di un altro Stato membro ed ai loro familiari.
paragrafo 12
Secondo la signora Palermo Toia dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 del regolamento n. 1408/71 discende che i familiari di un lavoratore migrante debbono essere ammessi a fruire della legislazione dello Stato di residenza alla stessa stregua dei cittadini di questo. Ai sensi dell'art. 4, n. 1, leu. c, e n. 2, il regolamento si applica a «tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale» ed alle prestazioni in esso elencate.
paragrafo 13
Il Governo della Repubblica italiana afferma che l'assegno di cui trattasi rientra nel campo di applicazione «ratione materiae» del regolamento n. 1408/71, delimitato dall'art. 4. Si tratta di una prestazione previdenziale caratteristica di un regime di sicurezza sociale (benché non contributivo), che trova la sua ragion d'essere nella vecchiaia preceduta da una intensa attività educativa e collegata alla condizione di lavoratore subordinato del coniuge.
paragrafo 14
Il Governo italiano prende, poi, in esame la giurisprudenza della Corte (pagg. 5-10 delle sue osservazioni), ricavandone che nel novero delle beneficiarie dell'assegno in questione debbono essere incluse tutte le madri anziane cittadine di uno Stato membro e residenti in Francia, specialmente se anche coniugi di un lavoratore subordinato che svolga od abbia svolto la sua attività in Francia. Il fatto che alcuni dei figli «allevati» non abbiano scelto la cittadinanza francese non è sufficiente per giustificare una discriminazione, soprattutto perché altrimenti il trattamento previdenziale della madre anziana e bisognosa sarebbe determinato dai comportamenti e dalle scelte di altre persone, cioé dei suoi figli.
paragrafo 15
Secondo la Commissione dalla giurisprudenza della Corte (causa 1/72, Frilli, Racc. 1972, pag. 457; causa 187/73, Cal-lemeyn, Racc. 1974, pag. 553) consegue che l'assegno alle madri di famiglia, conferendo alla beneficiaria una posizione legalmente definita che dà diritto ad una prestazione analoga ad una prestazione di vecchiaia e subordinata alla qualità di lavoratore subordinato del di lei marito è certamente compresa fra le «prestazioni di vecchiaia» non contributive previste dall'art. 4, n. 1, leu. c, e n. 2 del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 16
La questione, nei termini in cui è stata formulata, mira a far precisare come vada opportunamente interpretato il principio della parità di trattamento di cui all'art. 3, n. 1, del menzionato regolamento ed, in particolare, come si debba interpretare l'espressione «alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato», tenuto conto del n. 3 dello stesso articolo.
paragrafo 17
Nella misura in cui si riferisce solo alla cittadinanza del beneficiario della prestazione, cioè al coniuge del lavoratore migrante, la questione proposta è risolta già dalla giurisprudenza della Corte (causa 7/75, Racc. 1975, pag. 679). La prestazione non può essergli rifiutata a motivo della sua cittadinanza.
paragrafo 18
Dalla motivazione della sentenza del giudice a quo e dal fascicolo da questi trasmesso risulta che il rifiuto dell'assegno alle madri di famiglia si è fondato non sulla cittadinanza della madre, ma su quella di alcuni dei suoi figli.
paragrafo 19
Per fornire al giudice nazionale determinate precisazioni sul problema effettivo a lui sottoposto, sarebbe utile che la Corte scegliesse nell'insieme degli elementi da questo presentati, ed, in particolare, nella motivazione della sentenza di rinvio, gli elementi di diritto comunitario che richiedono interpretazione, tenuto conto dell'oggetto della lite.
paragrafo 20
Il problema è se il rifiuto di una prestazione di vecchiaia a motivo della cittadinanza dei figli dell'istante violi il principio della parità di tattamento, formulato all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 21
Secondo la Commissione vi sono argomenti tanto per una soluzione negativa quanto per una affermativa.
paragrafo 22
Gli argomenti a favore della soluzione negativa sono: in primo luogo che, formalmente, la condizione relativa alla cittadinanza dei figli dell'istante riguarda allo stesso modo le cittadine francesi e le straniere; in secondo luogo, che si tratta di una condizione oggettiva per l'acquisto del diritto alla prestazione; in terzo luogo che, in quanto si tratti di una condizione oggettivamente giustificata riguardo alla natura ed allo scopo della prestazione, non può trattarsi di una discriminazione, la quale presupporrebbe un trattamento differenziato arbitrario. La giustificazione oggettiva è costituita dal fatto che la condizione oggettiva è espressione di una preoccupazione di politica demografica.
paragrafo 23
L'argomento a favore della soluzione affermativa è che il divieto di discriminazione, di cui all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, non riguarda soltanto le discriminazioni formali, ma anche le discriminazioni «sostanziali» o indirette, cioé le prescrizioni di esigenze che si applicano sia ai cittadini sia agli stranieri, ma, in realtà, possono essere più difficilmente soddisfatte dagli stranieri (causa 55/77, Maris, Racc. 1977, pag. 2327; causa 16/78, Choquet, Racc. 1978, pag. 2293). Ora, la condizione relativa alla cittadinanza dei figli produce effetti diversi a seconda che si tratti di una cittadina francese o di una cittadina «comunitaria». Tale condizione è soddisfatta più facilmente da una madre di famiglia francese.
paragrafo 24
Inoltre, la diversità di trattamento non è giustificata. Preoccupazioni di ordine demografico sono state prese in considerazione per giustificare l'esclusione di derterminate prestazioni dal campo d'applicazione del regolamento n. 1408/71, come dimostra l'art. 1, leu. u, del regolamento citato.
paragrafo 25
Tale eccezione all'applicazione generale del regolamento n. 1408/71 a tutti i settori di sicurezza sociale elencati all'art. 4, n. 1, del regolamento, deve essere interpretata restrittivamente e non può essere estesa, per analogia, agli assegni alle madri di famiglia, che fanno parte delle prestazioni di vecchiaia.
paragrafo 26
La Commissione ritiene, in conclusione, che la condizione relativa alla cittadinanza dei figli non è oggettivamente giustificata e non può, quindi, essere opposta, in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, alla moglie di un lavoratore migrante per rifiutarle l'assegno alle madri di famiglia di cui all'art. L 640 del Code de la Sécurité Sociale.
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza del 13 giugno 1979 la Commissione delle Comunità Europee, rappresentata dalla signora Marie-José Jonczy e dal sig. Francis Herbert ha svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 3 luglio 1979.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 10 ottobre 1978, pervenuta alla Corte il 30 ottobre 1978, la Corte d'appello di Douai ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del regolamento n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU 1971, n. L 149, pag. 2).
punto 2
La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia relativa al rifiuto della Caisse régionale d'assurance maladie di Lillà di concedere ad una madre di famiglia di cittadinanza italiana, residente in Francia, l'assegno alle madri di famiglia, contemplato dall'art. L 640 del Code de la Sécurité sociale francese.
punto 3
La disposizione succitata riconosce il diritto all'assegno alla donna di cittadinanza francese, di 65 anni di età e priva di reddito, coniuge di un lavoratore subordinato, la quale abbia allevato almeno cinque figli, a carico per almeno nove anni prima del compimento del sedicesimo anno di età. L'art. 1 del decreto 16 gennaio 1950, n. 50-76, modificato nel 1956, dispone, inoltre, che i figli debbono essere di nazionalità francese nel momento in cui sorge il diritto.
punto 4
Nella specie si è rifiutata la concessione dell'assegno alle madri di famiglia perché cinque dei sette figli della madre di famiglia non erano cittadini francesi, ma possedevano fin dalla nascita la cittadinanza italiana.
Nel corso della lite, la Caisse régionale ha dichiarato di non opporre affatto alla madre il fatto che essa non possieda la cittadinanza francese.
punto 5
In tale contesto la Corte d'appello domanda come debbano essere interpretati gli artt. 2, n. 1, 3, nn. 1 e 3; e 4, n. 1, leu. c), e n. 2, del regolamento n. 1408/71, per quanto riguarda l'attribuzione di una prestazione di vecchiaia, riservata in linea di principio ai Francesi, in quanto di natura non contributiva.
punto 6
Per quanto concerne il campo d'applicazione materiale del regolamento n. 1408/71, dal suo art. 4, nn. 1, leu. c) e 2, risulta che esso si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni di vecchiaia, indipendentemente dal regime, contributivo o non contributivo, da esse istituito.
punto 7
L'art. 5 del regolamento stabilisce che «gli Stati membri menzionano in dichiarazioni notificate e pubblicate conformemente alle disposizioni dell' art. 96, le legislazioni e i regimi di cui all'art. 4, paragrafi 1 e 2». Nella dichiarazione della Repubblica francese (GUCE 1973, n. C 12, pag. 11) figurano l'assegno ai lavoratori anziani subordinati e l'assegno alle madri di famiglia (Libro VII del Code de la Sécurité sociale).
punto 8
Il fatto che uno Stato membro abbia menzionato nella sua dichiarazione un assegno del genere prova che le relative prestazioni sono prestazioni di sicurezza sociale ai sensi del regolamento n. 1408/71.
punto 9
Per quanto riguarda il campo d'applicazione «ratione personae» del regolamento, l'art. 2, n. 1, stabilisce che esso si applica ai familiari ed ai superstiti dei lavoratori cittadini di uno Stato membro e residenti nel territorio di un altro Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri relativa ai settori ed ai regimi di sicurezza sociale indicati nel regolamento. L'art. 3, n. 1, relativo alla parità di trattamento, precisa che tali persone sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alla stessa stregua dei suoi cittadini.
punto 10
Ne consegue che, nel caso di specie, correttamente la Cassa regionale ha deciso di non opporre alla madre di famiglia il difetto della cittadinanza francese.
punto 11
Dalla motivazione della sentenza di rinvio si ricava, tuttavia, che il problema d'interpretazione sollevato riguarda non solo la cittadinanza della madre, ma anche quella dei figli.
punto 12
Al riguardo è d'uopo rilevare che le norme sulla parità di trattamento, di cui all'art. 3, n. 1, del regolamento, vietano non solo le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza dei beneficiari dei regimi di sicurezza sociale, ma anche le discriminazioni dissimulate, di qualsiasi forma, che pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervengano, in concreto, allo stesso risultato.
punto 13
Il risultato prodotto da una condizione quale quella stabilita dalla legislazione francese, relativa alla cittadinanza dei figli, può, in effetti, essere che solo eccezionalmente ad una madre di famiglia straniera viene consentito di fruire dell'assegno. In particolare ella si troverà in situazione di svantaggio rispetto alle madri di famiglia cittadine dello Stato di residenza quando, come avviene per le legislazioni italiana e francese in materia, la cittadinanza dei figli dipende, normalmente, da quella dei genitori, in base alle legislazioni del paese d'origine e del paese di residenza.
punto 14
La condizione relativa alla cittadinanza dei figli deve quindi essere considerata una discriminazione indiretta, a meno che non sia giustificata da differenze oggettivé.
punto 15
Una simile giustificazione non si può fondare sul fatto che, come deduce la Cassa regionale, l'assegno alle madri di famiglia ha lo scopo di favorire la natalità in Francia. Da un lato, la Corte d'appello, sola competente per l'interpretazione della legislazione francese nel presente procedimento, ha qualificato l'assegno alle madri di famiglia prestazione di vecchiaia di carattere non contributivo; dall'altro, il regolamento n. 1408/71 non distingue fra i regimi di sicurezza sociale cui esso si applica, a seconda che tali regimi perseguano o meno scopi di politica demografica.
punto 16
Trattandosi di una prestazione di vecchiaia, la condizione relativa alla cittadinanza dei figli non può nemmeno essere intesa come norma mirante ad impedire il cumulo di prestazioni simili in forza della legislazione di diversi Stati membri. Se un problema del genere si presenta, deve essere risolto nell'ambito di una normativa comunitaria, secondo i criteri normalmente applicati in casi del genere.
punto 17
Non sono stati dedotti dinanzi alla Corte altri argomenti tendenti a dimostrare che la condizione relativa alla cittadinanza dei figli si fonda su una differenza oggettiva. Se ne deve dedurre che la condizione litigiosa costituisce una discriminazione indiretta fra cittadini di Stati membri soggetti ai regimi di sicurezza sociale di cui al regolamento n. 1408/71.
punto 18
Nel contesto dato, non è il caso di prendere in esame l'interpretazione dell'art. 3, n. 3, del regolamento, che tratta dell'estensione del beneficio delle disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale stipulate fra Stati membri alle persone cui si applica il regolamento.
punto 19
Di conseguenza, si deve rispondere alla Corte d'appello che gli artt. 2, n. 1, 3, n. 1, e 4, n. 1, lett. c), e n. 2, del regolamento n. 1408/71, vanno interpretati nel senso che l'attribuzione alle madri di famiglia di una prestazione di vecchiaia di carattere non contributivo non può essere subordinata né alla cittadinanza della madre beneficiaria, né a quella dei figli, in quanto si tratti della cittadinanza di uno Stato membro.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 20
Le spese sostenute dal Governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla Corte d'appello di Douai con sentenza del 10 ottobre 1978, dichiara:
Gli artt. 2, n. 1, 3, n. 1, e 4, n. 1, lett. c), e n. 2, del regolamento n. 1408/71, vanno interpretati nel senso che l'attribuzione alle madri di famiglia di una prestazione di vecchiaia di carattere non contributivo non può essere subordinata né alla cittadinanza della madre beneficiaria, né a quella dei figli, in quanto si tratti della cittadinanza di uno Stato membro.
Firme
Kutscher
Mertens de Wilmars
Mackenzie Stuart
Pescatore
Sørensen
O'Keeffe
Bosco
Touffait
Koopmans
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 luglio 1979.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher