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Sez. 3, Sentenza n. 5613 del 17/09/1983 (Rv. 430557 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - DISCIPLINA EX ART. 1 LEGGE N. 765 DEL 1952 - ESCLUSIONE DELLA PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI NEI CONFRONTI DEI COLTIVATORI DIRETTI CHE SI TROVANO NEL GODIMENTO DI ALTRO FONDO SUFFICIENTE AD ASSORBIRE LA CAPACITÀ LAVORATIVA DELLA PROPRIA FAMIGLIA - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1983-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430557-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - DISCIPLINA EX ART. 1 LEGGE N. 765 DEL 1952 - ESCLUSIONE DELLA PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI NEI CONFRONTI DEI COLTIVATORI DIRETTI CHE SI TROVANO NEL GODIMENTO DI ALTRO FONDO SUFFICIENTE AD ASSORBIRE LA CAPACITÀ LAVORATIVA DELLA PROPRIA FAMIGLIA - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 luglio 1952 n. 765 - il quale esclude la proroga dei contratti agrari nei confronti dei coltivatori diretti che si trovano nel godimento, quali proprietari, enfiteuti o usufruttuari, di altro fondo sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia - non sussistendo violazione né del principio di parità (art. 3 della Costituzione) rispetto all'affittuario non titolare di altri fondi, la cui posizione è diversa e rende conseguentemente legittima la scelta del legislatore di una più incisiva tutela del rapporto agrario attraverso la sua sottoposizione alla proroga legale; né della possibilità di accesso alla proprietà coltivatrice (art. 47 della Costituzione), trattandosi di situazione in cui il coltivatore dispone già di terreni sufficienti ad assorbire la capacità sua e della sua famiglia.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 47, Legge 11/07/1952 num. 765 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)