Sez. 3, Sentenza n. 10546 del 02/11/1990 (Rv. 469588 - 02)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - PRESUPPOSTI RAPPORTO DI PROPORZIONALITÀ FRA IL FABBISOGNO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL FONDO E LA FORZA LAVORATIVA PROPRIA DELL'AFFITTUARIO E DELLA SUA FAMIGLIA - NECESSITÀ - GODIMENTO DI UNA PLURALITÀ DI FONDI DA PARTE DELL'AFFITTUARIO - CONTROVERSIA SULLA QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO DELLO STESSO - FORZA LAVORATIVA DELL'AFFITTUARIO E DELLA SUA FAMIGLIA DISPONIBILE IN CONCRETO, CON RIFERIMENTO AL FONDO OGGETTO - DELLA CONTROVERSIA - VALUTAZIONE - NECESSITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - PRESUPPOSTI RAPPORTO DI PROPORZIONALITÀ FRA IL FABBISOGNO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL FONDO E LA FORZA LAVORATIVA PROPRIA DELL'AFFITTUARIO E DELLA SUA FAMIGLIA - NECESSITÀ - GODIMENTO DI UNA PLURALITÀ DI FONDI DA PARTE DELL'AFFITTUARIO - CONTROVERSIA SULLA QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO DELLO STESSO - FORZA LAVORATIVA DELL'AFFITTUARIO E DELLA SUA FAMIGLIA DISPONIBILE IN CONCRETO, CON RIFERIMENTO AL FONDO OGGETTO - DELLA CONTROVERSIA - VALUTAZIONE - NECESSITÀ.*
In tema di contratti agrari, la qualifica di coltivatore diretto va stabilita in base ad un rapporto di proporzionalità, per almeno un terzo, tra il fabbisogno di attività lavorativa del fondo oggetto della controversia e la forza lavorativa familiare che vi trova impiego. Il primo termine del rapporto, che è alla base del calcolo, è costituito da quel che occorre, in giornate lavorative, per far fronte alle normali necessità di coltivazione del detto fondo, tenuto conto della sua estensione, del tipo di coltura, del sistema di coltivazione e dell'ausilio di mezzi meccanici; il secondo termine del rapporto, costituito dalla forza lavorativa propria dell'affittuario e della sua famiglia, non è quella in astratto disponibile ma quella che in concreto può essere impiegata nella coltivazione del fondo, con la conseguenza che, ove l'affittuario sia nel godimento di una pluralità di fondi ai quali dedica l'attività lavorativa propria e della sua famiglia, di ciò occorrerà tener conto ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza della proporzione richiesta con riferimento al fondo di cui si controverte. (V 454/87, mass n 450187; (V 2596/84, mass n 434613; (V 5613/83, mass n 430557).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 6, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)