Sez. 3, Sentenza n. 7629 del 16/05/2003 (Rv. 563152 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Danno patrimoniale futuro da invalidità permanente conseguente a sinistro stradale - Criteri per la liquidazione - Ricorso alle tabelle ex R.D. n. 1403 del 1922 - Riferimento al coefficiente età - percentuale di invalidità residuata - Applicabilità - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro da invalidità permanente, conseguente a sinistro stradale, è possibile il ricorso alle tabelle di cui R.D. n. 1403 del 1922, rapportato al coefficiente età - percentuale di invalidità residuata, prendendo a base la somma corrispondente al triplo della pensione sociale e considerando lo scarto tra vita fisica e lavorativa. L'entità di detto scarto, costituendo una valutazione di merito, è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (nella fattispecie, il giudice di merito, considerato l'aumento della vita media dell'uomo dall'anno in cui furono redatte le tabelle alla data della sua decisione, aveva ritenuto di detrarre per lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa solo il dieci per cento dalla somma che risultava dal calcolo tabellare, con motivazione ritenuta dalla S.C. immune da censure.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)