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Sez. 3, Sentenza n. 6873 del 25/05/2000 (Rv. 536902 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Liquidazione del danno biologico - Criterio del cosiddetto punto di invalidità - Applicabilità - Necessario adattamento al caso concreto.
Stato
decisa il 2000-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536902-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

Per rendere effettiva la valutazione equitativa del danno biologico il giudice di merito deve considerare le circostanze del caso concreto e specificamente, quali elementi di riferimento permanenti, l'età, l'attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato, ispirandosi anche a criteri predeterminati e standardizzati, quale il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, ed operando la differenziazione del valore di tale parametro in relazione alla riduzione della capacità psicofisica e dell'età del soggetto danneggiato (le cosiddette tabelle), ma senza pretermettere la necessaria personalizzazione del valore dei punti al caso concreto. Invece per il danno patrimoniale è possibile il ricorso alle tabelle di cui R.D. n.1403 del 1922, rapportato al coefficiente età - percentuale di invalidità residuata, prendendo a base la somma corrispondente al triplo della pensione sociale e considerando lo scarto tra vita fisica e lavorativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)