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Sez. 1, Sentenza n. 5628 del 26/06/1987 (Rv. 454102 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO - ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ASSEGNATI IN LOCAZIONE SEMPLICE - TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ AGLI ASSEGNATARI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 27 DELLA LEGGE N. 513 DEL 1977 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454102-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO - ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ASSEGNATI IN LOCAZIONE SEMPLICE - TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ AGLI ASSEGNATARI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 27 DELLA LEGGE N. 513 DEL 1977 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

In materia di trasferimento in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati in locazione semplice, l'art. 27 della legge 8 agosto 1977 n. 513 (provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica) come integrato dall'art. 52 della legge 5 agosto 1978 n. 457 (norme per l'edilizia residenziale) nello stabilire, fra l'altro, che le domande di riscatto, già presentate dall'interessato prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 513 del 1977, ma non ancora accettate dall'ente proprietario o gestore, devono essere esaminate ed accolte, sussistendone i presupposti, sulla base delle Disposizioni anteriori abrogate dalla citata legge n. 513 del 1977, purché le stesse siano confermate dall'interessato in un certo termine, aggiungendo che per essi il prezzo di riscatto va fissato non già secondo la vecchia disciplina, ma ai sensi dell'art. 28 della legge n. 513 del 1977, come modificato dalla legge n. 457 del 1978, detta una disciplina transitoria per tutti i procedimenti in corso, qualsiasi Determinazione sia stata adottata e in qualunque stato essi si trovino, con la conseguenza che tutti i rapporti pendenti sono regolati da tale disciplina, mentre la vecchia disciplina non può trovare applicazione - tranne che si debba conoscere di rapporti esauriti - se non in quanto sia richiamata dalla norma transitoria. (Conf 4860/85, mass n 442254; (Conf 2011/82, mass n 419855; (Conf 3062/81, mass n 413627).*

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 CORTE COST., DPR 14/02/1963 num. 60 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 28 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)