Sez. 1, Sentenza n. 2011 del 01/04/1982 (Rv. 419855 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO - ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ASSEGNATI IN LOCAZIONE SEMPLICE - TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ AGLI ASSEGNATARI - DISCIPLINA EX ART. 27 DELLA LEGGE N. 513 DEL 1977 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO - ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ASSEGNATI IN LOCAZIONE SEMPLICE - TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ AGLI ASSEGNATARI - DISCIPLINA EX ART. 27 DELLA LEGGE N. 513 DEL 1977 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
In tema di cessione in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati in locazione semplice, l'art. 27 della legge 8 agosto 1977 n. 513, autenticamente interpretato dall'art. 52 della legge 5 agosto 1978 n. 457, nello abrogare tutte le precedenti Disposizioni in materia, ha dettato una speciale disciplina transitoria relativamente alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 513 del 1977, e non ancora definite, le quali vengono assoggettate ad un diverso regime a seconda se siano state accettate o meno da parte degli enti proprietari o gestori prima della data suddetta, nel senso che le domande accettate in precedenza, e per le quali fosse stato, altresì, comunicato all'assegnatario il prezzo della cessione, continuano ad essere regolate, sotto ogni profilo, dalle leggi abrogate, mentre tutte indistintamente quelle non ancora accettate, qualsiasi Determinazione sia stata adottata ed in qualunque stato si trovino i relativi procedimenti, ed anche se sia in corso un giudizio, possono essere ugualmente esaminate ed accolte, ma a condizione che siano confermate dagli interessati entro termini perentori fissati dalla stessa legge, e per esse, inoltre, il prezzo di riscatto va stabilito, non già secondo la vecchia disciplina, ma ai sensi dell'art. 28 della legge n. 513 del 1977, modificato dalla legge n. 457 del 1978. (V 4074/79, mass n 400574; (V 464/78, mass n 389761; (V 5189/77, mass n 388823; (Conf 3062/81, mass n 413627).*
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 28 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)