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Sez. L, Sentenza n. 795 del 23/01/1993 (Rv. 480421 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al computo dell'indennità di contingenza negli scatti di anzianità nel settore della telefonia.
Stato
decisa il 1993-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480421-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione

L'interpretazione delle disposizioni collettive compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o da errori giuridici in relazione ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto, in particolare, che l'art. 12 dell'accordo 7 luglio 1952, regolante la materia del computo dell'indennità di contingenza negli scatti di anzianità nel settore della telefonia, non era divenuto parte integrante - in quanto non oggetto di un rinvio materiale o recettizio - dell'accordo interconfederale 14 giugno 1952, reso efficace "erga omnes" con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1061, e che, pertanto, non applicandosi ad esso la norma dell'art. 7 della legge n. 741 del 1959, era stato legittimamente derogato "in peius" dagli accordi S.I.P. 18 dicembre 1979 e successivi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 1 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1061 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)