Sez. L, Sentenza n. 16802 del 27/11/2002 (Rv. 558777 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al computo delle maggiorazioni per lavoro notturno e domenicale nel calcolo dei compensi per ferie nel settore della telefonia.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune (con esclusione dei contratti collettivi del pubblico impiego) rappresenta un giudizio di fatto ed è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono incensurabili in sede di legittimità, se immuni da vizi logici o da errori giuridici in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale (nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la decisione di merito che, interpretando l'art. 18 c.c.n.l. 19 novembre 1985 per i dipendenti del settore telefonico, aveva ritenuto la computabilità delle maggiorazioni per lavoro notturno e domenicale ai fini del calcolo dei compensi per ferie).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 19/11/1985 num. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)