Sez. 1, Sentenza n. 28315 del 28/06/2001 Ud. (dep. 12/07/2001) Rv. 220166 - 01
GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Peculato militare per distrazione persistenza - Esclusione - Condotta distrattiva di automezzo da parte di un militare - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza.
GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
In tema di peculato militare, in seguito all'eliminazione dell'ipotesi distrattiva prevista dal reato di cui all'art. 215 cod. pen. mil. pace, la condotta del militare che usa, o fa usare, da militari dipendenti automezzi in dotazione del reparto per ragioni personali. (Nella specie per l'accompagnamento dei propri figli a scuola) deve essere giudicata dall' Autorità giudiziaria ordinaria alla quale spetta stabilire, valutandone le modalità, se i fatti attribuiti presentano i caratteri dell'illiceità penale ed in caso positivo quale ipotesi di reato comune sia configurabile).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 215 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)