Sez. L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008 (Rv. 606238 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA | Geometri - Cassa di previdenza - Contributi - Prescrizione - Decorrenza - Dalla data di trasmissione della dichiarazione del debitore dell'ammontare dei redditi - Incompletezza della dichiarazione - Incidenza sul decorso della prescrizione - Esclusione - Art. 6 del Regolamento della Cassa - Incidenza sulla decorrenza legale della prescrizione - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA
In tema di contributi previdenziali dovuti alla Cassa dei geometri liberi professionisti, nel regime precedente la delibera 25 novembre 1998, modificativa del Regolamento della Cassa, la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale. Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la Cassa ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da comunicare all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della Cassa ai fini della prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF.
Riferimenti normativi: Legge 20/10/1982 num. 773 art. 17 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)