Sez. L, Sentenza n. 7000 del 14/03/2008 (Rv. 602494 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA | Geometri - Cassa di previdenza - Contributi - Prescrizione - Decorrenza - Dalla data di traasmissione della dichiarazione del debitore dell'ammontare dei redditi ai fini IRPEF e IVA - Infedeltà della dichiarazione - Incidenza sul decorso della prescrizione - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA
In tema di contributi previdenziali dovuti alla Cassa dei geometri liberi professionisti, nel regime precedente la delibera 25 novembre 1998 modificativa dell'art. 45 del regolamento della Cassa, la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione alla cassa della dichiarazione del debitore dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, senza che possa rilevare l'infedeltà della dichiarazione, che invece può dar luogo all'applicazione di apposite sanzioni.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)