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Sez. 2, Sentenza n. 743 del 06/02/1986 (Rv. 444291 - 01)

PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - CHIUSURA DEL FONDO - SERVITÙ DI PASSAGGIO - LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO.*
Stato
decisa il 1986-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444291-01

PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - CHIUSURA DEL FONDO - SERVITÙ DI PASSAGGIO - LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO.*

Ai sensi della norma dell'art. 841 cod. civ. il proprietario ha il diritto di chiudere il suo fondo, purché su questo non gravi una servitù che renda necessario il passaggio sul fondo stesso, in quanto in tale ipotesi la esistenza della servitù va rispettata integralmente, non potendo la diminuzione o restrizione dello Esercizio del transito essere imposta a iniziativa unilaterale del titolare del fondo servente. (nella specie, in base al su riportato principio, la suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito che aveva ritenuto che il proprietario del fondo, sulla cui intera superficie gravava il diritto di servitù di passaggio, non potesse recingere il fondo stesso, limitando il transito del proprietario del fondo dominante attraverso un varco lasciato nel muro di recinzione). (V 0449/82, mass n 418161).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 841, Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)