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Sez. 2, Sentenza n. 449 del 23/01/1982 (Rv. 418161 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - OPERE SUL FONDO SERVENTE - IN GENERE - CHIUSURA DELL'ACCESSO AL FONDO SERVENTE DA PARTE DEL TITOLARE DI UNA SERVITÙ DI PASSAGGIO - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1982-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418161-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - OPERE SUL FONDO SERVENTE - IN GENERE - CHIUSURA DELL'ACCESSO AL FONDO SERVENTE DA PARTE DEL TITOLARE DI UNA SERVITÙ DI PASSAGGIO - DIVIETO.*

Poiché ai sensi del combinato disposto degli artt. 841 e 1064, secondo comma, cod. civ., solo il proprietario ha il diritto di chiudere il suo fondo, salvo l'Obbligo di lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso, non è consentito al titolare di una servitù di passaggio di chiudere l'accesso al fondo su cui essa viene esercitata mediante l'apposizione di un cancello, così da aggravare la condizione del fondo servente costringendo il proprietario di tale fondo ad un'attività di chiusura ed apertura del cancello medesimo, con la relativa chiave, in occasione di ogni passaggio, senza che possa rilevare l'assenza di un interesse contrario del proprietario stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 841, Cod. Civ. art. 1064

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)