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Sez. 3, Sentenza n. 2596 del 28/07/1972 (Rv. 360137 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - CONTRO IL GIRANTE - CONDIZIONI - RESTITUZIONE DI VALIDA CAMBIALE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1972-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360137-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - CONTRO IL GIRANTE - CONDIZIONI - RESTITUZIONE DI VALIDA CAMBIALE - NECESSITA.*

Il portatore giratario di una cambiale, per poter agire ex causa contro il proprio girante, e tenuto, a norma dell'art 66 della legge cambiaria (RD 14 dicembre 1933, n 1669), a mettere quest'ultimo in grado di agi e cambiariamente verso il proprio debitore, e percio non solo deve restituirgli la cambiale, ma deve restituirgliela impregiudicata, ossia idonea a servire come titolo valido per l'Esercizio delle azioni cambiarie che possono competergli contro il debitore stesso. (Conf 2152'70, mass n 348288; V 2530'67, mass n 329683).*

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)