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Sez. 2 - , Sentenza n. 22372 del 26/09/2017 (Rv. 645559 - 02)

PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI | Periti industriali - Provvedimenti disciplinari del Consiglio Nazionale - Censurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2017-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645559-02

PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI

In tema di procedimento disciplinare a carico dei periti industriali, le decisioni del Consiglio Nazionale sono impugnabili con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. per violazione di legge e per vizio di motivazione, nei casi in cui la motivazione sia inesistente o apparente, esulando da detta previsione la verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione stessa, perché l'individuazione, l'interpretazione e l'applicazione delle regole di deontologia professionale nella valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento e non sono sindacabili in sede di legittimità, se adeguatamente motivate.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 275, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)