Sez. 3, Sentenza n. 24392 del 16/11/2006 (Rv. 594180 - 01)
PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI | Decisioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli architetti ed ingegneri - Censurabilutà in cassazione - Limiti.
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Le decisioni degli organi centrali delle categorie professionali in materia disciplinare sono impugnabili con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. per violazione di legge e per vizio di motivazione nei casi in cui la motivazione sia inesistente o apparente, esulando da detta previsione la verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione stessa, perchè l'individuazione, l'intepretazione e l'applicazione delle regole di deontologia professionale nella valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento e non sono sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)