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Sez. 5 - , Sentenza n. 26307 del 19/11/2020 (Rv. 659939 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Istanza di rimborso di credito d'imposta spettante secondo la disciplina convenzionale - Ritenuta sull'ammontare e alla fonte da parte del sostituto - Applicabilità - Credito di imposta indiretto - Operatività - Principio di neutralità fiscale - Verifica - Necessità.
Stato
decisa il 2020-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659939-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società figlia residente in Italia ad una società madre residente in Gran Bretagna, l'istanza di rimborso di credito d'imposta previsto dall'art. 10, par. 4, lett. b, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito del 21 ottobre 1988 (ratificata con l. n. 329 del 1990), opera sia nel caso di ritenuta sull'ammontare del credito, sia nel caso in cui non sia stata operata la ritenuta alla fonte del 5% sui dividendi distribuiti alla società madre, dovendosi verificare in concreto se, per effetto del credito di imposta indiretto (cd. "underlying tax credit") di cui abbia beneficiato la società madre britannica, detta istanza violi il principio di neutralità fiscale, assicurando all'istante un trattamento deteriore, ovvero un beneficio ulteriore rispetto alla tassazione dei dividendi percepiti dalla società figlia italiana.

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1990 num. 329 art. 10, Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)