Sez. 5 - , Sentenza n. 6967 del 08/03/2023 (Rv. 667353 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Imposte sui dividendi azionari - Divieto di doppie imposizioni - Credito d’imposta - Scissione societaria parziale - Legittimazione della beneficiaria a chiedere il rimborso - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da società italiana a società estera (nella specie, di diritto austriaco), sottoposta a scissione parziale, la legittimazione a richiedere il credito d'imposta sui dividendi, maturato dalla società scissa, spetta alla società beneficiaria, poiché la scissione societaria produce effetti traslativi, dando luogo ad una successione a titolo particolare nelle posizioni giuridiche trasferite.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2506, Cod. Civ. art. 2506 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)