Sez. 3, Sentenza n. 19658 del 18/09/2014 (Rv. 632999 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI | Contratto di spedalità - Salvaguardia dell'incolumità patrimoniale e fisica del degente - Prestazione strumentale e accessoria a quella principale di cura - Sussistenza - Fattispecie in tema di uccisione di degente.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI
L'accettazione di un degente presso una struttura ospedaliera comporta l'assunzione di una prestazione strumentale e accessoria - rispetto a quella principale di somministrazione delle cure mediche, necessarie a fronteggiare la patologia del ricoverato - avente ad oggetto la salvaguardia della sua incolumità fisica e patrimoniale, quantomeno dalle forme più gravi di aggressione. (Principio enunciato dalla S.C. con riferimento all'ipotesi di uccisione di una paziente, verificatasi all'interno di una struttura ospedaliera ad opera di un infermiere dipendente che non era stato tempestivamente sospeso dal servizio, nonostante le evidenti manifestazioni di squilibrio mentale dal medesimo rivelate per tutta la notte in cui avvenne l'omicidio, sicché l'evento delittuoso risultava la conseguenza di una palese carenza organizzativa interna alla struttura sanitaria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)