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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9997 del 28/05/2020 (Rv. 657746 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - IN GENERE | Contratto di ristorazione - Obbligo contrattuale di salvaguardia dell'incolumità fisica dell'avventore - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657746-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - IN GENERE

Nel contratto di ristorazione (come in quello d'albergo o di trasporto) il ristoratore ha l'obbligo di garantire l'incolumità fisica dell'avventore quale effetto naturale del negozio ex art. 1374 c.c. derivante dall'art. 32 della Cost., norma direttamente applicabile anche nei rapporti tra privati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito nella parte in cui ha configurato la responsabilità contrattuale del ristoratore per le ustioni procurate ad un cliente da un cameriere che, dopo aver subito un urto, aveva rovesciato una pizza bollente sull'arto dell'avventore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1374, Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1173

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)