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Sez. 1, Sentenza n. 783 del 09/02/1981 (Rv. 411260 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - ESPROPRIAZIONI IN CORSO - RINUNCIA AGLI ATTI ESECUTIVI - POTERE DEL CURATORE SUBENTRATO AL CREDITORE ISTANTE - SUSSISTENZA - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1981-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411260-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - ESPROPRIAZIONI IN CORSO - RINUNCIA AGLI ATTI ESECUTIVI - POTERE DEL CURATORE SUBENTRATO AL CREDITORE ISTANTE - SUSSISTENZA - FONDAMENTO.*

Il curatore del fallimento - subentrato al creditore istante nell'espropriazione immobiliare in corso ex art 107 legge fall - ha il potere di rinunciare agli Atti esecutivi, con la conseguente Estinzione del relativo procedimento esecutivo, sia perche e legittimato a svolgere tutte le attivita consentite al creditore, al quale si e sostituito; sia perche, attraverso la rinuncia, attua la facolta di attrarre direttamente nell'orbita dell'attivo fallimentare i beni oggetto del pignoramento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 629, Legge Falliment. art. 109, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 109

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)