Sez. 1, Sentenza n. 783 del 09/02/1981 (Rv. 411260 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - ESPROPRIAZIONI IN CORSO - RINUNCIA AGLI ATTI ESECUTIVI - POTERE DEL CURATORE SUBENTRATO AL CREDITORE ISTANTE - SUSSISTENZA - FONDAMENTO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - ESPROPRIAZIONI IN CORSO - RINUNCIA AGLI ATTI ESECUTIVI - POTERE DEL CURATORE SUBENTRATO AL CREDITORE ISTANTE - SUSSISTENZA - FONDAMENTO.*
Il curatore del fallimento - subentrato al creditore istante nell'espropriazione immobiliare in corso ex art 107 legge fall - ha il potere di rinunciare agli Atti esecutivi, con la conseguente Estinzione del relativo procedimento esecutivo, sia perche e legittimato a svolgere tutte le attivita consentite al creditore, al quale si e sostituito; sia perche, attraverso la rinuncia, attua la facolta di attrarre direttamente nell'orbita dell'attivo fallimentare i beni oggetto del pignoramento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 629, Legge Falliment. art. 109, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 109
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)