Sez. 1, Sentenza n. 15249 del 12/07/2011 (Rv. 618920 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE | Curatore subentrato in procedure esecutive in corso - Inefficacia degli atti di alienazione nei suoi confronti - Sussistenza - Conseguenze in tema di azione revocatoria intentata dal curatore.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE
Non hanno effetto nei confronti del curatore del fallimento, che subentri nella posizione del creditore pignorante ex art. 107 legge fall., gli atti di alienazione di beni sottoposti a pignoramento, applicandosi il disposto dell'art. 2913 cod.civ., con conseguente irrilevanza dell'azione revocatoria intrapresa dal fallimento, attesa la priorità temporale del pignoramento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2913, Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)