Sez. L, Sentenza n. 633 del 22/01/1983 (Rv. 425389 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO CORRISPOSTA DAL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - COMPUTO - SULLA BASE DELLE ENTRATE "VERIFICATESI NELL'ANNO ANTERIORE A QUELLO DELLA DEFINITIVA CESSAZIONE DAL SERVIZIO" - RIFERIMENTO ALLE ENTRATE DI COMPETENZA DELL'ANNO PRESO IN CONSIDERAZIONE - NECESSITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO CORRISPOSTA DAL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - COMPUTO - SULLA BASE DELLE ENTRATE "VERIFICATESI NELL'ANNO ANTERIORE A QUELLO DELLA DEFINITIVA CESSAZIONE DAL SERVIZIO" - RIFERIMENTO ALLE ENTRATE DI COMPETENZA DELL'ANNO PRESO IN CONSIDERAZIONE - NECESSITÀ.*
L'art. 12 del d.P.R. 4 dicembre 1956 n. 1572, nello stabilire che la misura dell'indennità di cessazione dal servizio spettante agli iscritti al fondo di previdenza in favore del personale delle dogane si determina sulla base delle entrate "verificatesi nell'anno anteriore a quello della definitiva cessazione dal servizio", si riferisce all'evento generatore delle entrate e non al tempo dell'effettivo accreditamento di esse, sicché bisogna considerare le entrate di Competenza dell'anno di riferimento, pur se non effettivamente accreditate, e non anche quelle che, pur accreditate in tale anno, si siano verificate nell'anno ad esso precedente. (Conf 1345/79, mass n 397617).*
Riferimenti normativi: DPR 04/12/1956 num. 1572 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)