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Sez. L, Sentenza n. 1345 del 03/03/1979 (Rv. 397617 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA IN FAVORE DEL PERSONALE DELLE DOGANE - INDENNITA DOVUTA AGLI ISCRITTI AL MOMENTO DI CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397617-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA IN FAVORE DEL PERSONALE DELLE DOGANE - INDENNITA DOVUTA AGLI ISCRITTI AL MOMENTO DI CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

L'art 12 del regolamento del fondo di previdenza in favore del personale delle dogane, istituito con legge 12 luglio 1912 n 812, approvato con DPR 4 dicembre 1956 n 1572 e modificato con DPR 2 settembre 1959 n 816, nello stabilire che la misura dell'indennita corrisposta, nel momento di cessazione definitiva dal servizio, agli iscritti al fondo stesso, si determina tenendo presente le entrate annuali del fondo "verificatesi nell'anno anteriore a quello della definitiva cessazione dal servizio", si riferisce all'evento generatore delle entrate e non al tempo dell'effettivo accreditamento di esse e quindi bisogna considerare le entrate di Competenza dell'anno, anche se non effettivamente accreditate, e non anche quelle riferentesi (verificatesi) nell'anno precedente e accreditate nel successivo.*

Riferimenti normativi: Legge 12/07/1912 num. 812, DPR 04/12/1956 num. 1572 art. 12, DPR 02/09/1959 num. 816

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)