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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29841 del 29/12/2011 (Rv. 620797 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Emissione di assegno bancario - Revoca della provvista prima della scadenza del termine di presentazione - Invocabilità della buona fede - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620797-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO

In tema di sanzione amministrativa per emissione di assegno bancario senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, non è invocabile l'esimente della buona fede, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal soggetto che, dopo aver emesso un assegno bancario, provveda intenzionalmente, prima della scadenza del termine di presentazione all'incasso, a revocare la provvista per prevenire l'inadempimento contrattuale del primo prenditore, atteso che, in base all'art. 35 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, l'ordine di non pagare la somma recata dal titolo di credito ha effetto solo dopo che sia spirato il termine di presentazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)