Sez. 2, Sentenza n. 18345 del 23/08/2006 (Rv. 592678 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Assegni bancari privi di provvista - Elemento psicologico - Dolo o colpa - Emissione di assegni postdatati - Invocabilità dell'errore scusabile - Esclusione - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative connesse all'emissione di assegni senza provvista (fattispecie sanzionata come illecito amministrativo a seguito delle depenalizzazione del corrispondente delitto operata dall'art. 29 del d.lgs. n.507 del 1999, che ha novellato l'art. 2 della legge n. 386 del 1990), viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, l'emittente il quale non solo non si attenga al dovere di conformare l'andamento del proprio conto bancario al fine di assicurare che in ogni momento vi sia disponibilità del denaro necessario al pagamento degli assegni emessi nei termini per la presentazione di essi all'incasso, ma, oltre a far affidamento sulla tolleranza da parte della banca di una situazione di scoperto, assuma consapevolmente con la postadatazione degli assegni - significativa di per sé di scarsa liquidità - il rischio della sopravvenienza di un difetto di provvista al momento della loro presentazione, tanto più in presenza di una clausola contrattuale di pronuncia della revocabilità del fido senza giusta causa.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 29 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)