Sez. 3, Sentenza n. 451 del 13/02/1973 (Rv. 362450 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - INCIDENZA SULL'INTERO CONTRATTO - CONDIZIONI - ESTENSIONE DEL PRINCIPIO - PATTUIZIONE D'UNA PRESTAZIONE COLLEGIALE E INDIVISIBILE DA PARTE DI UN GRUPPO DI PERSONE - INCAPACITA OD INCOMPATIBILITA SOGGETTIVA DI UNA DI ESSE - INCIDENZA SULL'INTERO CONTRATTO - FATTISPECIE.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - INCIDENZA SULL'INTERO CONTRATTO - CONDIZIONI - ESTENSIONE DEL PRINCIPIO - PATTUIZIONE D'UNA PRESTAZIONE COLLEGIALE E INDIVISIBILE DA PARTE DI UN GRUPPO DI PERSONE - INCAPACITA OD INCOMPATIBILITA SOGGETTIVA DI UNA DI ESSE - INCIDENZA SULL'INTERO CONTRATTO - FATTISPECIE.*
La ipotesi di nullita parziale che si riflette sull'intero contratto se risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza la parte colpita da nullita, si puo verificare anche in rapporto ai soggetti del negozio, se sia stata pattuita una prestazione collegiale e indivisibile di un gruppo di persone riguardo ad una delle quale si accerti poi una causa di incapacita o di incompatibilita soggettiva. (fattispecie riguardante il conferimento dell'incarico di redazione del progetto di un edificio scolastico ad un collegio di progettisti, dei quali uno non risultava iscritto negli albi professionali. La SC, ritenuto non sindacabile l'accertamento dei giudici del merito che l'incarico era stato conferito ad un collegio di progettisti non considerati come singoli e come tali capaci di prestare singolarmente l'intera opera richiesta, ma come operanti unitariamente in collegio con la partecipazione di tutti, ha enunciato il principio di cui in massima) .*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 7, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)