Sez. 1, Sentenza n. 5203 del 27/02/2008 (Rv. 602528 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE | Pattuizione d'una prestazione collegiale e indivisibile da parte di un collegio di professionisti - Violazione delle norme imperative sui limiti dei poteri del professionista di alcuno di essi - Incidenza sull'intero contratto - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE
Nel caso di conferimento di un incarico professionale di redazione del progetto di una costruzione civile ad un collegio di progettisti, nei confronti di uno dei quali sia accertata la violazione delle norme imperative sui limiti dei poteri del professionista, stabiliti dalla legge professionale (nella specie, l'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, che consente al geometra la progettazione, la direzione o la vigilanza di modeste costruzioni civili), allorchè sia accertato trattarsi di un contratto unitario ed inscindibile, in cui la prestazione sia dovuta collegialmente ed indivisibilmente dal collegio, si determina la nullità dell'intero contratto di opera professionale, rilevabile ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)