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Sez. 1, Sentenza n. 3137 del 13/05/1980 (Rv. 406925 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DEI TERZI) - IN GENERE - SCRITTURA PRIVATA PRIVA DI SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA - CERTEZZA DELLA DATA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406925-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DEI TERZI) - IN GENERE - SCRITTURA PRIVATA PRIVA DI SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA - CERTEZZA DELLA DATA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Il riconoscimento o la verificazione della scrittura privata comportano la sua efficacia di prova piena, fino a querela di falso, limitatamente alla provenienza delle dichiarazioni in essa contenute da colui che ne appare sottoscrittore, ma non attribuiscono alcun valore di verita intrinseca alle dichiarazioni medesime. In particolare, per quanto riguarda la data della scrittura privata priva di sottoscrizione autenticata, la sua certezza nei confronti dei terzi e raggiungibile solo in relazione all'accadimento di un evento particolare, il quale denunci in modo categorico ed inequivocabile la necessaria anteriorita della formazione della scrittura. (nella specie i giudici di merito avevano ritenuto che la certezza della data dei documenti in questione dovesse rapportarsi alla loro indicazione e successiva produzione in un giudizio).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)