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Sez. 1, Sentenza n. 15954 del 29/07/2005 (Rv. 584394 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE | Copia fotografica o fotostatica - Conformità all'originale - Mancato disconoscimento - Effetti - Incontestabilità relativa del testo e della provenienza della scrittura - Sussistenza - Certezza della data rispetto ai terzi - Esclusione - Fattispecie in tema di opponibilità della scrittura privata al curatore fallimentare.
Stato
decisa il 2005-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584394-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE

A norma dell'art. 2719 cod. civ., il mancato disconoscimento della conformità all'originale della copia fotografica - cui va equiparata la copia fotostatica - di una scrittura privata ne rende relativamente incontestabile il testo ed eventualmente la sua provenienza dal sottoscrittore, ma non ne rende affatto certa la data rispetto ai terzi, i quali non sono tenuti al disconoscimento della scrittura per porne in discussione la data. La questione relativa all'autenticità di una scrittura privata è infatti distinta da quella della sua datazione certa, e l'accertata autenticità della scrittura non esime chi l'ha prodotta contro i terzi dall'onere di provare la data effettiva della sua redazione. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che fosse opponibile al curatore fallimentare, ai fini dell'ammissione al passivo del fallimento, in quanto priva di data certa, una fideiussione documentata dalla fotocopia di una scrittura privata, della quale il curatore non aveva disconosciuto la conformità all'originale, ma che non permetteva comunque di accertare se il documento constasse di più fogli separati ovvero di un unico foglio composto di più facciate, così da poter riferire il timbro datario postale apposto sulla prima facciata anche alle ulteriori parti della scrittura, contenenti sia il testo del contratto che le sottoscrizioni dei contraenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)