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Sez. 6, Sentenza n. 2324 del 07/06/1995 Cc. (dep. 21/08/1995) Rv. 202439 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere | Misura con termine di durata fissato ex art. 292 comma secondo lett. d) cod. proc. pen. - Impugnazione per mancanza di esigenze cautelari - Ricorso per cassazione - Intervenuta scarcerazione per decorso del termine - Persistenza dell'interesse a impugnare - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202439-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere

In tema di riesame dei provvedimenti cautelari, quando alla misura sia stato imposto un termine ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen. e l'impugnazione sia stata proposta solo con riferimento alle esigenze cautelari, il decorso del termine con la conseguente scarcerazione rendono inammissibile il ricorso per cassazione per carenza di interesse.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)