Sez. 2, Sentenza n. 23060 del 15/05/2007 Cc. (dep. 13/06/2007) Rv. 236785 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DELL'IMPUTATO | Conferma, in sede di rinvio, del provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere - Giudizio di rinvio limitato alle esigenze cautelari - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice di rinvio - Rimessione in libertà sopravvenuta - Interesse al ricorso - Sopravvenuta mancanza - Conseguenze - Inammissibilità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DELL'IMPUTATO
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui, in sede di rinvio per un nuovo esame esclusivamente sulle esigenze cautelari, il tribunale del riesame conferma l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione se nelle more del procedimento il ricorrente è stato rimesso in libertà. (La Corte ha chiarito che l'interesse in vista dell'eventuale esercizio del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è apprezzabile solo riguardo alla mancanza, originaria o sopravvenuta, dei presupposti -titolo del reato e gravità indiziaria- di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)