Sez. U, Sentenza n. 8385 del 27/07/1993 (Rv. 483331 - 01)
Giurisdizione civile - Stati esteri ed enti extraterritoriali | Corsi di formazione professionale concessi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale - Finanziamento con contributi in parti uguali a carico del Fondo sociale europeo e della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale - Obblighi nascenti dal rapporto di sovvenzione - Esecuzione - Controversia relativa tra il predetto Ministero e l'ente beneficiario del contributo - Giudice italiano - Devoluzione.
Giurisdizione civile - Stati esteri ed enti extraterritoriali
Nei finanziamenti dei corsi di formazione professionale, concessi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con contributi in parti uguali a carico del Fondo sociale europeo e della quota statale del Fondo per l'Addestramento professionale, previa approvazione da parte della Commissione Cee, dei progetti presentati dall'amministrazione italiana, non c'è un rapporto finanziario diretto tra la Commissione Cee e l'ente nazionale beneficiario del contributo, con la conseguenza che spetta al giudice italiano - che deciderà alla stregua della normativa italiana e di quella comunitaria direttamente applicabile - la soluzione della controversia insorta tra il predetto Ministero e l'ente beneficiario circa l'esecuzione degli obblighi nascenti dal rapporto di sovvenzione, anche se il beneficiario non abbia preventivamente impugnato, innanzi alla Corte di giustizia Cee la delibera con cui la Commissione del Fondo sociale europeo non ha riconosciuto una quota del contributo comunitario precedentemente concesso.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 173, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 01/02/1971 num. 71, Regolam. Consiglio CEE 08/11/1971 num. 2396, Regolam. Consiglio CEE 24/04/1972 num. 858, Legge 08/11/1973 num. 736
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)