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Sez. U, Sentenza n. 926 del 22/12/1999 (Rv. 532455 - 01)

REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - CONCORRENTE (O RIPARTITA) - MATERIE (INDICAZIONE DELLE) - ISTRUZIONE E SCUOLE - ISTRUZIONE PROFESSIONALE | Distrazione o cattiva utilizzazione dei relativi finanziamenti erogati dalla Regione - Danno patrimoniale della Regione - Sussistenza - Provenienza comunitaria o statale dei fondi - Irrilevanza - Conseguenze in materia di giurisdizione della Corte dei Conti per responsabilità amministrativa e contabile degli assessori e funzionari regionali responsabili e degli enti gestori dei corsi.
Stato
decisa il 1999-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532455-01

REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - CONCORRENTE (O RIPARTITA) - MATERIE (INDICAZIONE DELLE) - ISTRUZIONE E SCUOLE - ISTRUZIONE PROFESSIONALE

La distrazione o cattiva utilizzazione dei fondi destinati alla formazione professionale, che si verifica in caso di realizzazione di corsi di formazione, finanziati dalla Regione, meramente apparenti, inutili o inadeguati, reca danno patrimoniale alla Regione anche se i fondi sono di provenienza comunitaria e statale, sia perché questi entrano nel bilancio regionale, eliminando qualsiasi rapporto finanziario diretto tra ente erogatore e beneficiario del contributo, sia per la decisiva ragione che la formazione professionale costituisce materia di stretta pertinenza regionale, a norma degli artt. 117 e 118 Cost., e quindi la Regione viene ad essere privata delle utilità che sarebbero derivate da un corretto uso dei fondi. Ne consegue la giurisdizione della Corte dei Conti per il relativo danno erariale sia nei confronti degli enti privati gestori dei corsi, che instaurano un rapporto di servizio con l'ente pubblico territoriale, sia nei confronti degli assessori e funzionari regionali responsabili dell'erogazione dei finanziamenti, senza che in quest'ultimo caso rilevi quindi la non applicabilità, per ragioni temporali, del principio, posto dall'art. 3, lett. c/bis, del D.L. n. 543 del 1996 (così come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 639 del 1996) - sostituendo il testo dell'art. 1, comma quarto della legge n. 20 del 1994 - della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti anche relativamente a danni cagionati ad amministrazioni ed enti diversi da quello di appartenenza dell'amministratore o dipendente pubblico responsabile.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103 com. 2, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 art. 3 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)