Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 12 luglio 1979, causa 149/78
Epigrafe
Nella causa 149/78
METALLURGICA LUCIANO RUMI SPA, con sede in Bergamo, via dei Caniana, 2, rappresentata dal suo presidente e consigliere delegato sig. Carlo Rumi, con l'avv. Giacomo Fustinoni, del foro di Bergamo, e con domicilio eletto in Lussemburgo, nello studio dell'avv. Fernand Faber, 15, bd. Roosevelt,
ricorrente,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, rappresentata dal dott. Alberto Prozzillo, in qualità d'agente, assistito dall'avv. Sergio Fabro, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il dott. Mario Cervino, Bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto, in via principale, l'annullamento e, in via subordinata, la riforma della decisione individuale 30 maggio 1978 con cui la Commissione delle Comunità europee — in prosieguo, la Commissione — infliggeva un'ammenda alla ricorrente, per violazione dell'art. 60 del Trattato CECA, e delle relative decisioni d'attuazione adottate dalla Commissione,
LA CORTE,
composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente; Mackenzie Stuart, presidente della Seconda Sezione; P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: F. Capotorti;
vice cancelliere: J. A. Pompe,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento, le conclusioni e i mezzi ed argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
In seguito ad accertamenti cui procedeva dal 15 al 21 giugno 1977 presso l'impresa Metallurgica Luciano Rumi SpA — in prosieguo, «la Rumi» —, la Commissione informava quest'ultima, con lettera raccomandata del 20 settembre 1977, di ritenere che talune vendite di tondi per cemento armato in Francia e nella Repubblica federale di Germania non sembravano esser state effettuate in conformità «alle disposizioni in vigore sul mercato comune»: l'ispettore aveva rilevato che, fra il 15 aprile e il 5 maggio 1977 (data di applicazione dei prezzi minimi, a norma della decisione della Commissione 4 maggio 1977, n. 962/77/CECA, «che fissa prezzi minimi per alcune barre per cemento armato», GU n. L 114, del 5. 5. 1977, pag. 1), erano stati venduti grossi quantitativi di tondi per cemento armato e i contratti di vendita erano stati conclusi a prezzi fermi, non conformi ai prezzi di listino della Rumi in vigore a quell'epoca. L'ispettore aveva rilevato in particolare le sottoquotazioni — rispetto al listino — riguardanti le vendite in Francia. L'elenco dei contratti in questione figura nella raccomandata 20 settembre 1977, allegata in copia al controricorso della Commissione.
paragrafo 2
In forza dell'art. 36 del Trattato CECA, la Rumi presentava le proprie osservazioni con memoria scritta datata 15 ottobre 1977, completata da dichiarazioni fatte oralmente, nel corso di un'audizione che aveva luogo a. Bruxelles, sotto la presidenza del sig. Chuffart, il 12 aprile 1978, nonché da osservazioni presentate per telex in data 17 aprile 1978. A propria difesa la Rumi svolgeva tre argomenti:
paragrafo 3
In primo luogo, essa precisava che, al momento delle vendite in questione (15 aprile -5 maggio 1977), il suo listino 6 febbraio 1976 non corrispondeva più alla situazione del mercato, poichè la crisi aveva fatto crollare i prezzi dell'acciaio. Inoltre, per ragioni di concorrenza, l'impresa non poteva tener fermo il prezzo «per più di due o tre giorni consecutivi»; perciò, essa aveva soprasseduto alla redazione di un nuovo listino, ragion per cui non avrebbe praticato sottoquotazioni.
paragrafo 4
In secondo luogo, essa contestava che fosse stato violato l'art. 60 del Trattato CECA, in quanto i prezzi praticati erano il risultato di allineamenti effettuati sui listini di altri produttori della Comunità (le società Feralpi e Iro) per operazioni equiparabili.
paragrafo 5
In terzo luogo, essa chiariva che il tondo per cemento armato venduto in Francia ad un solo cliente ed in Germania a tre clienti ha caratteristiche particolari, e non si poteva quindi parlare di discriminazione.
paragrafo 6
La Commissione, tuttavia, ritenuto che non vi erano contestazioni sui fatti, ritenuto inoltre che le giustificazioni addotte non erano accettabili, in quanto, da una parte, la non avvenuta modifica del listino prezzi faceva sì che rimanesse in vigore il vecchio listino e, dall'altra, l'allineamento sui prezzi dei concorrenti italiani doveva essere considerato come una mera giustificazione a posteriori, infliggeva alla Rumi, con decisione 30 maggio 1978, notificata il 31 maggio dello stesso anno, un'ammenda dell'importo di 65135 unità di conto, pari ad una somma di 68840000 LIT, da versare entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla notifica.
paragrafo 7
Il presente ricorso, registrato presso la cancelleria di questa Corte il 22 giugno 1978, è diretto contro la suddetta decisione.
paragrafo 8
Il procedimento si è svolto ritualmente. La Corte, sentito l'avvocato generale e su relazione del giudice relatore, ha respinto l'offerta di prova fatta dalla ricorrente e ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
«— in via principale: dichiara[re] nulla ed improduttiva di giuridici effetti l'impugnata decisione della Commissione delle Comunità europee 30 maggio 1978;
— in via subordinata: ridu[rre] l'ammontare dell'ammenda comminata alla ricorrente;
— in ogni caso: po[rre] a carico della Commissione delle Comunità europee le spese e gli onorari del presente giudizio».
paragrafo 3
Nell'atto introduttivo essa chiede inoltre:
paragrafo 4
«In via di istruttoria: ammettersi, occorrendo, prove per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che il tondino di ferro che la Metallurgica Rumi produce per il proprio unico cliente francese ha caratteristiche tecnico-meccaniche particolari, in ossequio alle esigenze normative in vigore in quella nazione, ed ai severi controlli, anche doganali, ai quali viene continuamente sottoposto.
2) Vero che si tratta di un acciaio ad alte caratteristiche tecniche che, proprio per le sue peculiarità, non può essere venduto in nessun altro paese della Comunità.
3) Vero che la Metallurgica Luciano Rumi SpA ha sempre avuto ed ha in Francia soltanto un cliente, e cioè lo stesso col quale sono stati stipulati gli atti di compravendita stigmatizzati dalla on.le Commissione.
4) Vero che la Metallurgica Luciano Rumi SpA richiese telefonicamente ai propri concorrenti la comunicazione della loro base di listino, e vero che, operando su detta base, formulò e concordò i prezzi indicati nei contratti di compravendita stipulati tra il 15 aprile 1977 e il 5 maggio 1977, ed elencati dall'on.le Commissione delle Comunità europee nella contestazione degli addebiti di cui è causa.
Si formula espressa riserva di completare le deduzioni istruttorie, e si indica fin da ora a teste: il sig. Novara Franco da Bergamo, via dei Caniana n. 2 presso la Metallurgica Luciano Rumi SpA».
paragrafo 5
Nella replica, essa modifica i termini delle proprie conclusioni relative ai mezzi istruttori, nel seguente modo:
paragrafo 6
«A — Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1-2) Vero che il tondino di ferro ad alta aderenza Fe E 45 viene prodotto dalla Met. Luciano Rumi esclusivamente per il mercato francese e vero che detto tipo di tondino non è mai stato venduto in altri paesi della Comunità europea.
3) Vero che la Metallurgica Luciano Rumi SpA ha sempre avuto ed ha in Francia soltanto un cliente e cioè il Groupe Descours & Cabaud con il quale è stato stipulato l'atto di compravendita stigmatizzato dall'on.le Commissione.
4) Vero che la Metallurgica Luciano Rumi SpA richiese telefonicamente ai propri concorrenti la comunicazione della loro base di listino e vero che, operando su detta base, formulò e concordò i prezzi indicati nei contratti di compravendita stipulati tra il 15 aprile 77 ed il 5 maggio 77 ed elencati dall'on.le Commissione delle Comunità europee nella contestazione degli addebiti di cui è causa.
Si indica a teste il sig. Novara Franco direttore commerciale della SpA Metallurgica Luciano Rumi da Bergamo via dei Caniana 2.
B — Ammettersi consulenza tecnica, demandandosi al perito eligendo di descrivere il tondino di ferro Fe E 45 prodotto dalla Metallurgica Luciano Rumi per il mercato francese, e di precisarne le caratteristiche anche in ordine geometrico, che lo differenziano da altri tondini che la Metallurgica Luciano Rumi produce per gli altri paesi della Comunità europea».
paragrafo 7
La Commissione chiede alla Corte:
paragrafo 8
«a) di respingere il ricorso,
b) di condannare la ricorrente alle spese».
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti
paragrafo 1
Le parti hanno anzitutto dedotto tre mezzi, in diritto, e poi fornito precisazioni su tre punti particolari.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › A — Sui mezzi dedotti in diritto
paragrafo 1
1o mezzo: Misconoscimento patente del Trattato ed in particolare dell'art. 60, n. 2, lett. a); travisamento dei fatti; carenza di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia
paragrafo 2
La ricorrente ricorda che l'art. 60 del Trattato CECA — come risulta dalla struttura logica generale di quest'articolo e dall'obbligo di pubblicazione dei prezzi — si riferisce esclusivamente ad operazioni equiparabili. Ora, essa produce uno speciale tipo di tondino, a richiesta del suo unico cliente francese.
paragrafo 3
Perciò, «si viene ad escludere automaticamente e necessariamente che possano verificarsi transazioni equiparabili relativamente a questo prodotto speciale, con la conseguenza che, non essendo possibili per questo particolare prodotto transazioni comparabili, viene per lui meno l'obbligo della pubblicazione del prezzo». Inoltre, essa richiama la decisione della Commissione 22. 12. 1972, n. 72/440/CECA (GU n. L 297, pag. 39), la quale dispone, all'art. 3, n. 1, che «sono equiparabili [ai sensi dell'art. 60, n. I, del Trattato] le transazioni
paragrafo 4
a) concluse con acquirenti
che si trovino in concorrenza tra di loro …».
paragrafo 5
Avendo un solo cliente, la ricorrente sostiene che non può crearsi alcuna situazione di concorrenza fra acquirenti. Essa conclude, in primo luogo, «che, sia pure limitatamente alle ordinazioni n. G 20 RM del 28. 4. 1977 e G 21 RM del 2. 5. 1977, non vi è stata violazione all'obbligo della pubblicazione dei prezzi e di conseguenza sottoquotazione rispetto al listino obbligatorio, proprio perché non sussiste l'obbligo della pubblicazione» e, in secondo luogo, che, non avendo la Commissione detto nulla in ordine ai fatti, né alla loro «rilevanza giuridica», «la decisione impugnata appare anche viziata da carenza di motivazione».
paragrafo 6
Nel controricorso, la Commissione, pur ammettendo che «l'obbligo di parità di trattamento sussiste effettivamente solo per le transazioni comparabili, e viene a cadere per quelle non comparabili», ricorda la definizione data dall'Alta Autorità della CECA, nell'art. 1 della decisione 1/54 (GU 1954, pag. 217), delle «transazioni non comparabili»: si tratta di contratti «che non rientrino nelle categorie di transazioni previste dal listino», e quindi di «contratti anomali», che rappresentano un'eccezione nell'attività di vendita dell'impresa.
paragrafo 7
La Commissione sostiene che, nella fattispecie, ci si trova invece «nella più stretta normalità»: il tondino per cemento armato è infatti identico in tutti i casi, in quanto adempie le stesse funzioni in ogni paese, e le differenze sono dovute «unicamente alla diversità delle norme tecniche nazionali, che non incidono sulle caratteristiche essenziali del prodotto, ma solo su dettagli non sostanziali». A riprova di questa affermazione, la Commissione prende in esame le varie norme vigenti in Francia, in Italia e in Germania, almeno per quanto riguarda il tondino liscio Fe B 22 K e Fe B 32 K e il tondino nervato Fe E 45 e constata ch'esse sono quasi identiche. Soprattutto, i prezzi di tali prodotti figuravano nel listino della Rumi: secondo la Commissione, «appare quindi chiaro che il prodotto venduto in Francia è identico a quello venduto sul mercato italiano».
paragrafo 8
La Commissione si oppone all'argomento della controparte relativo al fatto di aver venduto ad un solo cliente, sostenendo che, anche se le ordinazioni provenivano da una sola impresa, le merci venivano fatturate e spedite sia a questa, sia a molte altre imprese; a titolo di prova, essa rimanda all'elenco delle fatture allegato alla decisione impugnata.
paragrafo 9
Concludendo, essa dichiara che ogni ulteriore esame le sembra superfluo, in quanto il materiale venduto figurava nel listino prezzi e «si trattava di materiale assolutamente ordinario».
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › A — Sui mezzi dedotti in diritto
paragrafo 1
2o mezzo: Misconoscimento patente del Trattato e in particolare dell'art. 60, n. 2, lett. a); travisamento dei fatti; mancata applicazione della discriminante della forza maggiore; sviamento di potere
paragrafo 2
La ricorrente ritorna sull'argomento già svolto nelle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 36 del Trattato CECA e secondo cui il proprio listino risultava superato dalla situazione del mercato. Essa sostiene pertanto che l'unico addebito che potrebbe esserle mosso è quello relativo alla mancata pubblicazione delle modifiche apportate al listino, addebito che dovrebbe, però, venire a cadere in quanto la crisi che affliggeva il settore in quel momento — e che, a suo dire, non permetteva di tener fermo un prezzo più di due o tre giorni — dovrebbe essere considerata un caso di forza maggiore, con esclusione della responsabilità della ricorrente. Avendo la Commissione respinto questo argomento, la Rumi ricorda che l'Alta Autorità e la Commissione hanno «più volte autorizzato una interpretazione lassista dell'obbligo di pubblicare i prezzi» e «in una circostanza eccezionale hanno formalmente autorizzato la possibilità di sottoquotare i prezzi di listino entro una determinata percentuale, senza necessità di modificare il listino stesso».
paragrafo 3
Adducendo il carattere eccezionale della situazione nel 1977, la ricorrente sostiene che nella fattispecie va presa in considerazione, quale discriminante, la causa di forza maggiore, concretandosi l'ipotesi di «non violazione di una norma».
paragrafo 4
Dopo avere ricordato che questo secondo mezzo viene da essa dedotto solo per il caso che la Corte respinga il primo mezzo d'impugnazione, la ricorrente si adopera per dimostrare di non aver avuto alcuna intenzione di frode: essa assume che le sarebbe stato molto facile adeguarsi all'esigenza di pubblicità, sospendendo per due giorni la stipula del contratto per modificare prima il listino, e conclude che il «rientrare così in una farisaica situazione di formale rispetto della norma» sarebbe valso a sottrarla alla «grave e pesante» sanzione pecuniaria che le è stata inflitta. Essa fa inoltre riferimento, a propria difesa, al «clima di tolleranza» che esisteva da anni quanto all'esigenza di pubblicità. Infine, essa sostiene che la sanzione inflittale è sproporzionata ad un'infrazione di ordine — a suo avviso — esclusivamente formale: tale sanzione la danneggia moralmente, «perché ha fatto credere alla intera Comunità europea del carbone e dell'acciaio», avendo i giornali divulgato la notizia, che la Rumi abbia commesso una grave violazione dei principi dettati dalla CECA. Perciò, secondo la ricorrente, la decisione impugnata «appare viziata di sviamento di potere»: la Commissione ha voluto colpire con una sanzione il fatto che la Rumi abbia stipulato importanti contratti a prezzi inferiori a quelli minimi fissati nella ricordata decisione n. 962/77/CECA, mentre l'impresa aveva stipulato tali contratti, in modo assolutamente legittimo, anteriormente al 5 maggio 1977.
paragrafo 5
Concludendo, la ricorrente chiede che la Corte, «nella denegata ipotesi» che questa non proceda all'annullamento della decisione impugnata, «abbia quantomeno a riformare la decisione stessa … riconducendo l'infliggenda sanzione ad un cifra … simbolica, in considerazione della esiguità della infrazione commessa».
paragrafo 6
La Commissione contesta in primo luogo l'esistenza, sul mercato comunitario, di una crisi tale da costituire una causa di forza maggiore la quale escluda la responsabilità. Basandosi sulla giurisprudenza della Corte (sentenza 12 luglio 1972, causa 16/61, Acciaierie Ferriere e Fonderie di Modena c/ Alta Autorità, Racc. 1962, pag. 537), essa sostiene che l'obbligo di compilare il listino dei prezzi e di comunicarlo alla Commissione non poteva «dar adito a delle prestazioni eccezionali», di guisa che non può essere riconosciuta la forza maggiore.
paragrafo 7
In secondo luogo, la convenuta sostiene che non si tratta di una violazione formale, ma «al contrario, di una violazione di norme sostanziali in quanto senza la pubblicazione dei listini prezzo non può esservi trasparenza del mercato, con tutte le conseguenze che ne derivano (violazione del principio di non discriminazione, impossibilità da parte dei servizi della Commissione di controllare l'andamento del mercato, ecc.)».
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › A — Sui mezzi dedotti in diritto
paragrafo 1
3o mezzo: Misconoscimento patente del Trattato ed in particolare dell'art. 60, n. 2, lett. b); travisamento dei fatti; sviamento di potere
paragrafo 2
La ricorrente precisa anzitutto che questo terzo mezzo viene dedotto in via ulteriormente subordinata. Essa riprende l'argomento relativo all'allineamento dei prezzi, e già svolto nelle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 36 del Trattato CECA, sostenendo di aver fornito la dimostrazione tecnica degli allineamenti effettuati ed affermando che le prove sono state accolte dalla Commissione, anche se questa non ha ammesso la rilevanza giuridica dei fatti esposti.
paragrafo 3
Sciogliendo la riserva formulata nell'audizione del 14 aprile 1978 a Bruxelles, la Rumi aveva chiarito che «il prezzo alla fine convenuto era superiore al prezzo alla consegna del concorrente al quale si era allineata».
paragrafo 4
Senza contestare i fatti, la Commissione ha respinto l'argomento dell'allineamento, considerandolo come una giustificazione a posteriori e, come tale, inaccettabile. La ricorrente sostiene che un siffatto modo di agire è illecito, poiché, nella fattispecie, «fu proprio una accurata ricerca di mercato che portò alla formulazione dei prezzi di vendita oggetto dei contratti di cui è contesa». Essa sostiene inoltre che «nessuna rilevanza» ha il fatto di non aver menzionato l'allineamento al momento del controllo, «non essendo quella la sede idonea»; la giustificazione dell'allineamento era stata invece da lei fornita non appena le veniva ufficialmente comunicato l'addebito, con raccomandata 20 settembre 1977. Infine, essa fa valere la propria buona fede quanto alla mancata osservanza dell'obbligo di menzionare gli allineamenti «sui documenti commerciali e contabili», in quanto era la prima volta ch'essa praticava una sottoquotazione rispetto al proprio listino, allineandosi su quello di un concorrente. Comunque, in senso sostanziale, l'allineamento si è verificato al momento della stipulazione del contratto.
paragrafo 5
Perciò, secondo la ricorrente, essendo state rispettate le condizioni stabilite perchè un allineamento possa ritenersi legittimo, il che non è stato contestato dalla Commissione, ed essendo l'allineamento avvenuto tempestivamente, l'accusa di sottoquotazione rispetto al listino risulta infondata e «il tutto si riduce ora ad una imputazione di ordine meramente formale», non prevista dal Trattato CECA, né dalle relative decisioni d'attuazione. Essa conclude richiamando le considerazioni già svolte quanto al mezzo precedente e intese ad ottenere quanto meno la riforma, nel senso della riduzione dell'ammenda, della decisione impugnata.
paragrafo 6
La Commissione persiste nel respingere gli argomenti della ricorrente. Essa ricorda che, al momento del controllo, nessuna osservazione venne fatta in merito all'allineamento, cui la ricorrente ha accennato solo dopo aver ricevuto la lettera raccomandata 20 settembre 1977, mentre i relativi chiarimenti risultano solo dal telex 17 aprile 1978 inviato a complemento delle informazioni fornite durante l'audizione del 12 aprile 1978 a Bruxelles. Essa sostiene che «pertanto, la credibilità delle affermazioni della ricorrente è nulla, come pure la loro rilevanza». In effetti, l'allineamento deve risultare dai documenti contabili che le imprese sono obbligate a tenere a norma della decisione dell'Alta Autorità n. 14 /64 (GU del 28. 7. 1964, pag. 1967), la quale stabilisce, all'art. 1, che:
paragrafo 7
«Le imprese sono obbligate a mettere a disposizione degli agenti o mandatari dell'Alta Autorità, in occasione di controlli o di verifiche in materia di prezzi, una documentazione contabile e commerciale che deve quanto meno comprendere … prezzo e qualsiasi altra condizione di vendita praticati».
paragrafo 8
Secondo la Commissione, è evidente che il modo di formazione del prezzo, e quindi l'allineamento, deve risultare dai documenti contabili, non già da una giustificazione a posteriori. La giurisprudenza della Corte (sentenza 16/61, già richiamata) sarebbe d'altra parte svuotata di contenuto, qualora fosse consentito alle imprese di giustificare l'allineamento a posteriori, con una prova testimoniale.
paragrafo 9
Secondo la Commissione, anche la domanda intesa alla riforma della decisione impugnata va respinta: essa ritiene di aver inflitto una sanzione moderata, in quanto l'ammenda, nella fattispecie, è pari al 15 % dell'ammontare delle sottoquotazioni, mentre l'art. 64 del Trattato CECA consente di infliggere ammende che possono andare fino al doppio del valore delle vendite irregolari. A suo avviso, perciò, si è già tenuto sufficientemente conto della natura e della gravità dell'infrazione. Infine, quanto all'assunzione dei mezzi istruttori richiesta dalla ricorrente, la Commissione osserva che le caratteristiche del tondino per cemento armato non possono costituire oggetto di una prova per testi, ma solo, eventualmente, di una perizia. Quanto alle prove dell'allineamento, essa rileva che il solo teste indicato è il direttore commerciale della Rumi (per cui essa dubita della credibilità di una sua eventuale testimonianza) e, soprattutto, si pone il problema della «ammissibilità di una testimonianza in conflitto con i documenti contabili».
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › B — Sui punti particolari
paragrafo 1
1o punto: Originalità del tondino per cemento armato Fe E 45 prodotto dalla Rumi per il mercato francese
paragrafo 2
Nella replica, la ricorrente contesta l'affermazione della Commissione secondo cui il tondino per cemento armato venduto dalla Rumi in Francia non sarebbe diverso da quello venduto dalla stessa impresa in Italia. A riprova, essa produce in allegato, copia del «Bulletin Officiel du Ministère de l'Équipement» francese, in cui è riportata la decisione n. 21, del 18 febbraio 1978, di detto ministero, decisione «recante omologazione del tondino Rumi Fe e 45 e attribuzione a tale prodotto della “fiche d'identification” n. 25 bis». A suo avviso, ciò basta a dimostrare che il tondino per cemento armato prodotto dalla Rumi per il mercato francese è diverso da ogni altro tipo di tondino dalla stessa prodotto per gli altri mercati della Comunità.
paragrafo 3
Essa ribadisce, inoltre, le affermazioni già fatte e sulle quali ritiene possibile la prova testimoniale (ved., in proposito, le conclusioni della ricorrente a pag. 5).
paragrafo 4
Nella controreplica, la Commissione rileva come «le affermazioni della ricorrente non abbiano alcun valore ai fini del decidere». Anzitutto, per quanto riguarda la prova testimoniale, essa non ha mai contestato che il tondino Fe E 45 venga prodotto dalla Rumi per la Francia, né che esso non sia venduto in altri paesi della Comunità. Essa ritiene, tuttavia, che «il fatto di non vendere un certo prodotto in determinati paesi non può certo voler dire che quel prodotto sia eccezionale, ma più semplicemente che il mercato non lo richiede».
paragrafo 5
Quanto alla prova documentale, la decisione 18 febbraio 1975 prodotta in causa dalla Rumi significa semplicemente, in base alla normativa francese, che l'impresa è autorizzata a vendere il tondino in questione in Francia, ma non prova affatto che solo la Rumi sia autorizzata alla vendita di tale prodotto: la Commissione afferma, in proposito, che «diverse imprese italiane hanno ottenuto il gradimento per vendere in Francia del tondino ad aderenza migliorata». Inoltre, detto documento non prova nemmeno che si tratti di un prodotto avente qualità eccezionali e «non comparabile».
paragrafo 6
La Commissione torna sul merito della controversia per osservare che, se fosse vero — come afferma la ricorrente — che si è in presenza di una operazione non comparabile (anomala), non vi sarebbe alcun obbligo di pubblicità. Ora, la Rumi ha pubblicato un listino prezzi nel quale figura il tondino Fe E 45 ed è ap punto la «sottoquotazione rispetto ai prezzi del listino che è stata sanzionata con una ammenda».
paragrafo 7
Infine, la Commissione sottolinea il carattere «contraddittorio» della difesa della Rumi, la quale sostiene dapprima la tesi dell'operazione anomala e poi, per giustificare la vendita a prezzi inferiori a quelli di listino, quella dell'allineamento sul prezzo di un concorrente che «non produce il tondino in questione» bensì un tondino diverso; ciò prova che in realtà si tratta di un'operazione comparabile, in quanto un allineamento presuppone necessariamente la comparabilità. La Commissione ritiene, quindi, che «non sia il caso di addentrarsi in esami tecnici più approfonditi, la pubblicazione di un prezzo nel proprio listino essendo prevalente su ogni altra considerazione».
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › B — Sui punti particolari
paragrafo 1
2o punto: Il cliente unico in Francia
paragrafo 2
La ricorrente ribadisce di avere, in Francia, un unico cliente: il gruppo Descours & Cabaud. Questo gruppo presiede ad una serie di magazzini in territorio francese, il che spiega le varie denominazioni sulle fatture. La Rumi ha però stipulato sempre un unico contratto con la Descours & Cabaud, accettando semplicemente di ripartire la fornitura fra i vari magazzini del gruppo. Essa sostiene che l'ispettore ha potuto rilevare questo fatto.
paragrafo 3
La Commissione, pur riconoscendo l'esattezza dei suddetti argomenti per quanto riguarda l'ordinazione effettuata dalla Descours & Cabaud, osserva che l'ispettore Lalitte, nella sua relazione, aveva rilevato inoltre che la ditta Ferromontan (Via Valtellina, 20, Milano) aveva ordinato lo stesso prodotto alla Rumi per venderlo in Francia. La Descours & Cabaud è quindi il principale, ma non l'unico cliente della Rumi in questo paese.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › B — Sui punti particolari
paragrafo 1
3o punto: Ammissibilità della prova testimoniale quanto all'allineamento
paragrafo 2
La ricorrente afferma di aver volutamente indicato un unico teste, perché questi, essendo il direttore commerciale della Rumi, era la persona più idonea a riferire sulle circostanze esposte, per averle vissute in prima persona. Essa protesta contro quella ch'essa considera una «insinuazione malevola» della. Commissione — la quale metteva in dubbio l'obiettività di una testimonianza del genere e affermava che «sarebbe la fine di qualsiasi controllo sui prezzi» —, osservando che nessuna norma processuale vieta al direttore commerciale di un'impresa di deporre come testimone in una causa in cui la ditta dalla quale egli dipende sia parte contendente, e che l'onestà del sig. Franco Novara, il quale ha ormai raggiunto l'apice della carriera, non può certo venir meno per il fatto che questi venga a testimoniare in una causa in cui è parte l'impresa sua datrice di lavoro.
paragrafo 3
La Commissione chiarisce che non è contestata la persona del teste, bensì «l'ammissibilità di una prova testimoniale su un elemento della formazione del prezzo — quale un allineamento — che dovrebbe risultare invece dai documenti contabili». È questo il motivo per cui essa ritiene inammissibile la suddetta prova.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
Nel corso della fase orale, le parti hanno apportato i seguenti elementi nuovi:
paragrafo 2
Su proposta del giudice relatore e dell'avvocato generale, è stato chiesto alla Commissione di produrre in causa, da un lato, il fascicolo amministrativo, affinché la Corte potesse essere edotta di tutti gli elementi di fatto e, dall'altro, l'elenco dei listini dei prezzi pubblicati dalle altre imprese siderurgiche, affinché la Corte fosse posta in grado di valutare le difficoltà che le imprese incontravano nella redazione dei listini e le possibilità di allineamento della Rumi sulla Feralpi e sulla Iro.
paragrafo 3
La Commissione ha comunicato tali documenti alla Rumi, che non ha formulato alcuna osservazione in merito al fascicolo amministrativo, ma ha rilevato che, nell'elenco fornito dalla Commissione, pochissimi listini riguardano il tondo per cemento armato e, anche fra questi, molto pochi sono i listini provenienti da imprese specializzate in detto campo: la maggior parte di essi erano stati inviati da grandi imprese «che si erano gettate alla produzione del tondo per sopperire alla momentanea stasi della domanda degli altri prodotti dell'acciaio».
paragrafo 4
È stata dibattuta anche la questione relativa al concetto di allineamento. La Commissione ha fornito le seguenti precisazioni:
paragrafo 5
Anche qualora esistano i listini Feralpi e Iro e anche se i prezzi praticati dalla Rumi corrispondessero a questi listini, «la circostanza è del tutto irrilevante», in quanto, secondo l'art. 60 del Trattato CECA, l'allineamento «va praticato in relazione al punto di parità su cui il listino è stato stabilito. Quindi, allineandosi su imprese situate a Bergamo — come la Ferralpi e la Iro — si può praticare un prezzo di allineamento soltanto in quella zona, non già in Francia o in Germania. Altrimenti, infatti, si tratterebbe di un allineamento su un prezzo effettivo, il che è in contrasto col sistema del Trattato. Se si considerasse lecita la prassi della Rumi, si avrebbe «un allineamento su un allineamento su un allineamento, e tutta la disciplina dei prezzi, la trasparenza del mercato, sarebbe completamente finita».
paragrafo 6
Nel trasmettere i documenti alla Corte, la Commissione ha presentato una nota di accompagnamento, nella quale essa ricorda anzitutto che la pubblicazione dei listini «non è un obbligo formale», ma è indispensabile «per garantire la trasparenza del mercato e la concorrenza tra le imprese».
paragrafo 7
Essa torna poi sulla definizione dell'allineamento, ribadendo quanto aveva sostenuto in udienza e concludendo categoricamente nel senso che «l'allineamento deve essere riferito ai prezzi di listino e non ad un'offerta inferiore al listino. L'allineamento su un allineamento non è ammissibile» e, se fosse avvenuto, sarebbe «illegale e antieconomico». Essa aggiunge che il calcolo effettuato per l'allineamento dovrebbe figurare nella contabilità dell'impresa. Infine, l'allineamento è stato, nella fattispecie, illegale, perchè la qualità Fe E 45 non era prevista nei listini Feralpi e Iro.
paragrafo 8
A queste considerazioni della Commissione la Rumi replica che — secondo la decisione 30/53 dell'Alta Autorità — «ciò che interessa, in definitiva, è che il prezzo convenuto sia superiore al prezzo “alla consegna” del concorrente, al listino del quale viene effettuato l'allineamento». Ed è per l'appunto a ciò che si è attenuta la Rumi.
paragrafo 9
Quanto alla circostanza che sui listini Feralpi e Iro, non figurasse la qualità Fe E 45, la Rumi sostiene che i prodotti offerti da queste due imprese sono tuttavia comparabili al tondino per cemento armato Fe E 45, data la «sostanziale identità» delle loro caratteristiche e dei loro possibili usi.
paragrafo 10
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 21 giugno 1979.
SENTENZA › In diritto
punto 1
La Metallurgica Luciano Rumi SpA (in prosieguo, «Rumi») ha depositato, il 22 giugno 1978, nella cancelleria di questa Corte un ricorso fondato sull'art. 36 del Trattato CECA, per ottenere l'annullamento o quanto meno la riforma della decisione individuale 30 maggio 1978 con la quale la Commissione delle Comunità europee le infliggeva un'ammenda di 65135 unità di conto, pari ad un importo di 68840000 LIT, per «infrazioni all'art. 60 del Trattato CECA e alle decisioni di esecuzione» dello stesso.
punto 2
La decisione impugnata è basata sul fatto — incontestato — che la Rumi ha venduto in Francia, nel periodo compreso fra il 15 aprile 1977 e il 5 maggio 1977 (data dalla quale doveva avere effetto la decisione 4 maggio 1977, n. 962/77/CECA — GU n. L 114, del 5 maggio 1977, pag. 1 — «che fissa prezzi minimi per alcune barre per cemento armato»), rilevanti quantitativi di tondino di ferro per cemento armato, da consegnare fino al secondo trimestre 1978, a prezzi fermi non conformi a quelli del suo listino pubblicato il 6 febbraio 1976 e ancora in vigore al momento delle vendite in questione.
punto 3
Il valore delle vendite irregolari ammonta, secondo la decisione, a 1678688435,29 LIT per un totale di 9341,929 tonnellate.
punto 4
La ricorrente ha dedotto tre mezzi. Quello principale è inteso a dimostrare che l'interessata non ha violato l'obbligo derivante dall'art. 60, n. 2, lett. a), del Trattato CECA e relativo alla pubblicità dei listini di prezzi e delle condizioni di vendita praticate nel mercato comune, in quanto, data la situazione del mercato del tondo di ferro per cemento armato, si dovrebbe ammettere a suo favore, quale discriminante, la causa di forza maggiore. Alla Commissione viene inoltre fatto carico di uno sviamento di potere.
punto 5
La ricorrente fa valere che, al momento delle vendite contestate, il suo listino, pubblicato in data 6 febbraio 1976, non corrispondeva manifestamente più alla situazione del mercato e non poteva più servire come base di riferimento. Tuttavia, essa precisa, la crisi del settore e la concorrenza non consentivano di tener fermi i prezzi per più di due o tre giorni consecutivi, cosicché essa si era trovata, in ragione della rapida evoluzione del mercato, «nella impossibilità» di aggiornare il proprio listino.
punto 6
A suo avviso, la Commissione, non tenendo conto di tale situazione, ha dato al Trattato un'interpretazione troppo rigida e dalla quale essa stessa si era discostata varie volte in passato, quando aveva ammesso la possibilità, in presenza di circostanze eccezionali, di effettuare sottoquotazioni rispetto ai prezzi di listino, entro una determinata percentuale, senza necessità di modificare il listino stesso; ed è per l'appunto tale situazione che costituisce una causa di forza maggiore.
punto 7
Inoltre, per un'infrazione che la Rumi ritiene lieve e di ordine esclusivamente formale, consistente nel solo fatto di non aver informato la Commissione delle modifiche apportate al listino dei prezzi, alla ricorrente sarebbe stata inflitta una pesante sanzione pecuniaria, più grave di quella irrogata nello stesso periodo ad altre imprese che avevano commesso infrazioni di carattere sostanziale, per non aver rispettato il regime di prezzi minimi stabilito dalla decisione n. 962/77. Sotto questo profilo, la decisione «appare», secondo la Rumi, viziata per sviamento di potere.
punto 8
Di fronte a queste censure, è necessario ricordare qual è la funzione della pubblicità dei prezzi, che — in materia di concorrenza fra le imprese e di trasparenza del mercato — è uno dei fondamenti essenziali del Trattato CECA.
punto 9
L'obbligo di pubblicità deriva dall'art. 60, n. 2, lett. a), il quale stabilisce che i listini dei prezzi e le condizioni di vendita praticate dalle imprese sul mercato comune devono essere resi pubblici.
punto 10
Tale pubblicità obbligatoria ha lo scopo: 1) di impedire, per quanto possibile, le pratiche vietate; 2) di permettere agli acquirenti di essere esattamente informati dei prezzi e di partecipare, inoltre, all'accertamento delle discriminazioni; 3) di consentire alle imprese di conoscere esattamente i prezzi praticati dai concorrenti, in modo da potervisi eventualmente allineare.
punto 11
La finalità della pubblicazione rende evidente che la mancata osservanza del relativo obbligo costituisce violazione di norme sostanziali, in quanto, senza la pubblicazione dei listini dei prezzi, non può esservi trasparenza del mercato, con le conseguenze derivanti da una siffatta situazione: violazione del divieto di discriminazioni e impossibilità, per gli uffici della Commissione, di controllare l'andamento del mercato dei prezzi e il rispetto delle norme sulla concorrenza.
punto 12
Ora, la società Rumi non poteva ignorare questi principi, ricordati dall'Alta Autorità nelle circolari 12 dicembre 1956, 19 dicembre 1960 e 20 dicembre 1962, e ripetutamente affermati nella giurisprudenza di questa Corte (sentenza 21 dicembre 1954, causa 1/54, Governo francese c/ Alta Autorità, Racc. 1954, pag. 23 e segg.; sentenza 12 luglio 1962, causa 16/61, Acciaierie Ferriere e Fonderie di Modena c/ Alta Autorità, Racc. 1962, pag. 537).
punto 13
Essa non poteva ignorare neppure il fatto che l'art. 1 della decisione dell'Alta Autorità 7 gennaio 1954, n. 2/54 (GU del 13. 1. 1954, pag. 218), che aveva autorizzato fluttuazioni dei prezzi secondarie e passeggere, entro il limite di uno scarto medio del 2,50 %, è stato annullato con sentenza 21 dicembre 1954 (causa 1/54, Governo della Repubblica francese c/ Alta Autorità, sopra citata).
punto 14
È chiaro, quindi, che l'obbligo della pubblicazione, sancito dal Trattato, ha carattere generale e non dipende affatto dalla congiuntura, di guisa che la ricorrente era tenuta ad informare la Commissione di qualsiasi modifica del suo listino, a meno che non fosse intervenuta una causa di forza maggiore, nozione da determinarsi in funzione del contesto giuridico nel quale essa deve produrre effetti e che, nel caso di specie, implicava l'impossibilità pressoché assoluta di far figurare nei listini eventuali modifiche intervenute nei prezzi.
punto 15
Dal dibattito è emerso che le altre imprese avevano rese note — con più o meno regolare frequenza — tali modifiche e che perciò, nel loro caso, non è sorto alcun problema; questa circostanza prova che un'impresa diligente e avveduta poteva adempiere, senza sforzo eccessivo, quest'obbligo di pubblicità, che è un principio essenziale del sistema instaurato dal Trattato CECA.
punto 16
Inoltre, qualora ve ne fosse bisogno, va sottolineato che la ricorrente non solo non ha provato l'impossibilità di adempiere l'obbligo di pubblicazione dei listini, ma ha addirittura ammesso che avrebbe potuto rispettare tale obbligo rinviando di due giorni la stipulazione del contratto, se si fosse resa conto che ciò era necessario per non contravvenire al diritto comunitario.
punto 17
Quanto alla seconda censura formulata nell'ambito di questo mezzo principale, la ricorrente fa carico alla Commissione di aver esteso l'applicazione dei criteri fissati con la decisione n. 962/77 ad un'operazione commerciale avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore di tale decisione, e di avere in tal modo esercitato abusivamente i suoi poteri.
punto 18
Ora, la Commissione non ha fatto alcun riferimento alla decisione n. 962/77, né durante il procedimento amministrativo, né nel corso del presente procedimento giurisdizionale. L'ammenda è stata inflitta per violazione dell'art. 60 del Trattato CECA e il suo importo rientra nei limiti stabiliti dall'art. 64 dello stesso Trattato.
punto 19
Ne consegue che il mezzo dedotto in via principale è interamente infondato.
punto 20
Un altro mezzo esperito dalla ricorrente consiste nel sostenere che la Commissione si è resa responsabile di patente misconoscimento del Trattato e, in particolare, dell'art. 60, n. 2, lett. a), e non ha sufficientemente motivato la propria decisione.
punto 21
La ricorrente critica il fatto che la Commissione non abbia tenuto conto della peculiarità dell'operazione controversa, che avrebbe giustificato un'eccezione al principio della pubblicità, non prendendo in considerazione le due circostanze seguenti:
a) essa produrrebbe un tondino nervato per cemento armato, ad alta aderenza, Fe E 45, diverso dai tondi di ferro per cemento armato, lisci o nervati, usati negli altri Stati membri;
b) essa avrebbe un unico e solo cliente per il quale verrebbe appositamente fabbricato il suddetto prodotto.
punto 22
Ora, queste due circostanze — fabbricazione di uno speciale tipo di tondino, richiesta di tale prodotto da parte di un solo cliente — hanno, secondo la ricorrente, fondamentale importanza sul piano giuridico, in quanto, se se ne tiene conto, «si viene ad escludere automaticamente e necessariamente che possano verificarsi transazioni equiparabili relativamente a questo prodotto speciale, con la conseguenza che, non essendo possibili per questo particolare prodotto transazioni comparabili, viene per lui meno l'obbligo della pubblicazione del prezzo».
punto 23
Questa tesi si fonda sull'art. 2 della decisione 2 maggio 1953, n. 30/53 (GU del 4. 5. 1953, pag. 109) relativa alle pratiche vietate dall'art. 60, n. 1, del Trattato nel mercato comune del carbone e dell'acciaio, articolo sostituito dall'art. 1 della decisione 22 dicembre 1972, n. 72/440/CECA (GU n. L 297, del 30. 12. 1972, pag. 39), secondo cui «sono equiparabili, ai sensi dell'art. 60, n. 1, le transazioni: a) concluse con acquirenti che si trovino in concorrenza tra di loro».
punto 24
La ricorrente conclude che, per detto tondino Fe E 45, non può crearsi alcuna situazione di concorrenza con altri — inesistenti — acquirenti, in quanto tale prodotto viene fabbricato esclusivamente per un unico cliente. Perciò, «sia pure limitatamente alle ordinazioni n. G 20 RM del 28 aprile 1977», non vi sarebbe stata violazione dell'obbligo relativo alla pubblicazione dei prezzi, e di conseguenza sottoquotazione rispetto al listino obbligatorio, poiché non sussisterebbe alcun obbligo di pubblicazione.
punto 25
Questo ragionamento non tiene conto del fatto che la ricorrente ha incluso il tondino Fe E 45 nel suo listino dei prezzi e delle condizioni di vendita, debitamente comunicato alla Commissione e quindi reso pubblico ai sensi dell'art. 60, n. 2, del Trattato CECA, mentre non esiste alcun obbligo di pubblicità per le «transazioni non equiparabili», che sono per natura contratti anomali e non rientrano, perciò, nel campo d'applicazione delle norme relative alla pubblicità.
punto 26
L'inclusione di detto tondino nel listino dei prezzi indicava perciò che si trattava di un prodotto offerto in vendita e posto normalmente in commercio, e implicava che la Rumi era giuridicamente tenuta a venderlo, ai prezzi indicati, a qualsiasi eventuale acquirente.
punto 27
Ora, l'ammenda è stata inflitta precisamente per il fatto che il prodotto considerato è stato venduto praticando una sottoquotazione rispetto al prezzo che figurava nel listino.
punto 28
Quanto al difetto di motivazione, la ricorrente sostiene che, non avendo la Commissione detto nulla, nel preambolo della decisione, in ordine a tali fatti ed alla loro rilevanza giuridica, l'atto impugnato «appare» viziato per carenza di motivazione.
punto 29
La censura relativa al fatto che la decisione, su questo punto, non sarebbe motivata non si giustifica, in quanto, al momento del controllo e dell'inchiesta preliminare, non è stata sollevata alcuna obiezione concernente il carattere anomalo delle operazioni; il relativo argomento è stato dedotto dalla ricorrente soltanto nella fase scritta del procedimento giurisdizionale, e la Commissione, data l'esattezza della sua posizione quanto alle vendite del prodotto Fe E 45, non poteva immaginare l'obiezione che sarebbe stata sollevata dalla ricorrente e rispondervi a priori nella decisione.
punto 30
La decisione non è quindi in contrasto con l'art. 60, n. 2, lett. a), del Trattato, né risulta viziata per difetto di motivazione quanto all'applicazione di tale norma.
punto 31
Infine, con un terzo mezzo, alla Commissione si fa carico di patente misconoscimento dell'art. 60, n. 2, lett. b), del Trattato e di sviamento di potere.
punto 32
La ricorrente osserva che, a norma dell'art. 60, n. 2, lett. b), del Trattato CECA, mentre ogni aumento è tassativamente vietato, le riduzioni sono ammesse purché non siano superiori alla «quantità che permetta di pareggiare l'offerta fatta sul listino, determinato in base ad altro punto che procuri all'acquirente le condizioni più vantaggiose nel luogo di consegna». Ora, essa afferma di poter provare per testi che i prezzi fatturati nelle operazioni sottoposte a controllo dall'ispettore della Commissione si allineavano sui prezzi praticati da altri produttori della Comunità (Feralpi e Iro) per transazioni equiparabili, e sostiene quindi di non aver commesso l'infrazione consistente nella sottoquotazione rispetto al proprio listino.
punto 33
Questi argomenti vanno esaminati alla luce dell'art. 60, n. 2, lett. b), secondo cui, ai fini enunciati al n. 1 dello stesso articolo, «i modi di quotazione applicati non devono avere l'effetto di introdurre nei prezzi praticati da un'impresa sul mercato comune, ragguagliati al loro equivalente franco partenza dal punto scelto per la determinazione del suo listino», ribassi sul prezzo previsto dal listino per un'operazione equiparabile «l'ammontare dei quali ecceda … la quantità che permetta di pareggiare l'offerta fatta sul listino, determinato in base ad altro punto che procuri all'acquirente le condizioni più vantaggiose nel luogo di consegna».
punto 34
Dal suddetto testo risulta che l'allineamento costituisce un'eccezione rispetto al principio dell'applicazione dei prezzi di listino e che l'offerta fatta alla clientela dev'essere allineata su un listino fissato in base ad un altro punto, che procuri all'acquirente condizioni più vantaggiose. L'allineamento è perciò vietato fra imprese che fissano i propri prezzi in base agli stessi punti di parità. Questo divieto, che tiene conto del sistema generale del Trattato, ha lo scopo di far osservare l'obbligo di pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita e di salvaguardare la trasparenza del mercato.
punto 35
Perciò, la Rumi, il cui punto di parità è Montello, non poteva allinearsi sulle imprese Feralpi e Iro, i cui «basing points» sono rispettivamente Lonato e Odolo, centri situati nella stessa zona e che non offrivano alcun vantaggio nelle condizioni di consegna per il cliente francese cui era destinato il tondino per cemento armato.
punto 36
Dalle precedenti considerazioni risulta che questo terzo mezzo va disatteso, così come non può essere accolta la censura di sviamento di potere, formulata nell'ambito dello stesso, ma non sostenuta da alcun argomento.
punto 37
Per il caso di rigetto della domanda d'annullamento, la ricorrente ha chiesto, in via subordinata, che l'ammenda di 65135 unità di conto, pari ad un importo di 68840000 LIT, per un valore di vendite irregolari stimato pari a 1678688435,29 LIT, sia ridotta ad una somma simbolica, in considerazione della «esiguità» e del carattere «del tutto formale» dell'infrazione accertata.
punto 38
La Commissione fa valere che, nell'irrogare l'ammenda in questione, essa ha applicato l'art. 64 del Trattato CECA, il quale l'autorizza ad infliggere «alle imprese che violino [fra l'altro, l'art. 60] o le decisioni prese per la sua applicazione, ammende fino ad un massimo pari al doppio del valore delle vendite irregolari», e che quindi, nella fattispecie, essa si è avvalsa in modo quanto mai moderato del proprio potere discrezionale, poiché «l'ammenda inflitta è pari al 15 o/o dell'ammontare delle sottoquotazioni ed è stata fissata a questo livello proprio per tener conto della natura e della gravità delle infrazioni».
punto 39
Fermo restando che le infrazioni commesse dalla ricorrente non hanno carattere puramente formale, bensì pregiudicano la trasparenza del mercato garantita dal sistema del Trattato CECA, il che osta alla riduzione dell'ammenda ad un importo simbolico, va tuttavia tenuto conto delle gravi perturbazioni esistenti, all'epoca dei fatti, sul mercato del tondo per cemento armato, perturbazioni che colpivano in modo particolare le imprese, come la Rumi, la cui attività consiste quasi esclusivamente nella fabbricazione di quest'unico prodotto. Ora, si deve riconoscere che, in una situazione perturbata, implicante rapidi mutamenti dei prezzi, la pubblicità dei listini non poteva garantire la trasparenza del mercato con la stessa efficienza che in periodo di relativa stabilità; il danno causato dal comportamento della Rumi appare quindi meno grave di quanto sarebbe stato in tempi meno burrascosi.
punto 40
Queste considerazioni inducono a ridurre l'ammenda dal 15 al 10 o/o del valore delle sottoquotazioni, cioè a 43423 unità di conto, pari ad un importo di 45890000 LIT, per far sì che il suo ammontare sia proporzionato alle conseguenze delle infrazioni commesse.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 41
A norma dell'art. 69 del regolamento di procedura, la ricorrente, che è rimasta soccombente in relazione a tutti i mezzi da essa esperiti, dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1o La decisione individuale 30 maggio 1978, con la quale la Commissione delle Comunità europee infliggeva un'ammenda alla Metallurgica Luciano Rumi SpA è riformata, nel senso che l'ammontare dell'ammenda viene ridotto a 43423 unità di conto, pari ad un importo di 45890000 lire italiane.
2o Le spese del giudizio sono poste a carico della ricorrente.
Firme
Mertens de Wilmars
Mackenzie Stuart
Pescatore
Sørensen
O'Keeffe
Bosco
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 luglio 1979.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Prima Sezione
f.f. di presidente
J. Mertens de Wilmars