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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 31 gennaio 1979, causa 34/78

Decisione
decisa il 1979-01-31
ECLI
ECLI:EU:C:1979:20

Epigrafe

Nel procedimento 34/78, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven dell'Aia, nella causa dinanzi ad esso pendente tra YOSHIDA NEDERLAND BV, con sede in Sneek e KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR FRIESLAND (Camera di Commercio e industria per la Frisia), con sede in Leeuwarden (Paesi Bassi), domanda vertente sull'interpretazione e sulla validità del regolamento (CEE) n. 2067/77 relativo alla determinazione dell'origine delle chiusure a strappo nel caso in cui tutte le operazioni di fabbricazione non hanno avuto luogo nel medesimo paese, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, presidenti di sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco, A. Touffait, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato le seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti, si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

paragrafo 1
L'attrice nella causa principale, Vennootschap met beperkte aansprakelijheid Yoshida Nederland BV (in prosieguo: Yoshida Nederland BV), è una società olandese fondata nel 1964, affiliata del gruppo giapponese YKK, con sede in Tokio.
paragrafo 2
Essa produce nello stabilimento di Sneek, in Frisia, dove ha sede sociale, chiusure a strappo metalliche e di materie sintetiche (nylon e poliestere). I due nastri paralleli delle cerniere metalliche si chiudono mediante graffette che ingranano le une nelle altre, mentre i nastri delle cerniere di materia sintetica si chiudono per mezzo di spirali che s'incastrano.
paragrafo 3
Le operazioni effettuate nello stabilimento di Sneek consistono nella produzione non solo delle chiusure a strappo, ma anche di un gran numero di parti ed accessori di queste, fra l'altro dei nastri sui quali vengono fissate le chiusure, delle graffette metalliche e delle spirali di nylon che costituiscono gli elementi di chiusura.
paragrafo 4
Per contro, i cursori vengono prodotti in Giappone.
paragrafo 5
Nell'ambito dell'esportazione di dette cerniere nella Germania occidentale e negli Stati Uniti d'America, 18 novembre 1977 la Yoshida Nederland BV chiedeva alla Camera di commercio e industria per la Frisia il rilascio di certificati di origine olandese.
paragrafo 6
La convenuta nella causa principale rifiu tava i certificati d'origine richiesti, in quanto, ai sensi del regolamento della Commissione 20 settembre 1977, n. 2067, relativo alla determinazione dell'origine delle chiusure a strappo, a queste poteva esser riconosciuta l'origine olandese solo se il montaggio, compreso l'assiemaggio delle graffette ai nastri, congiuntamente alla fabbricazione dei cursori ed allo stampaggio delle graffette, era stato effettuato nel suddetto paese. Dato che i cursori venivano prodotti in Giappone, la Camera di commercio non poteva attestare l'origine olandese di dette chiusure a strappo.
paragrafo 7
Orbene, prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2067/77, vigeva in materia il regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 802, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci, il cui art. 5, il quale recita:
paragrafo 8
«Una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese nel quale è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione»,
paragrafo 9
veniva interpretato dalla Camera di commercio nel senso che l'autorizzava a rilasciare alla Yoshida Nederland BV dei certificati d'origine olandese per l'esportazione delle sue chiusure a strappo.
paragrafo 10
La Yoshida Nederland BV ha chiesto al College van Beroep voor Het Bedrijfsleven, l'annullamento di entrambi i provvedimenti di rifiuto della Camera di commercio per la Frisia, deducendo fra l'altro che il regolamento n. 2067/77 era invalido e, in subordine, che, anche volendolo considerare valido, la convenuta non poteva applicarlo come aveva fatto.
paragrafo 11
In tale situazione il giudice olandese ha sottoposto a questa Corte le tre seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 12
«1. Se l'art. 1 del regolamento CEE della Commissione n. 2067/77 vada interpretato nel senso che come paese d'origine di una chiusura a strappo non si può in alcun caso indicare il paese in cui non vengono effettuate tutte le operazioni menzionate nella colonna 3 di cui all'art. 1 di detto regolamento, e in cui in particolare non viene effettuata l'operazione consistente nel fabbricare il cursore. In caso affermativo, se l'articolo si applichi pure alle chiusure a strappo che si chiudono, non già mediante graffette che si incastrano le une nelle altre, bensì mediante spirali di nylon con analoghe caratteristiche. 2. In caso di soluzione affermativa della prima parte della questione sub 1) — il che implicherebbe che per le chiusure a strappo di cui è causa non può venir rilasciato alcun certificato d'origine ai sensi degli artt. 9 e 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 802/68 — se il regolamento n. 2067/77 sia invalido perché in contrasto : a) con l'art. 5 del regolamento n. 802/68 b) oppure con l'art. 30 del Trattato c) ovvero con l'art. 110 del Trattato. 3. Qualora il regolamento n. 2067/77 non si debba ritenere invalido per alcuno dei motivi indicati sopra sub a), b) e c), se esso vada considerato invalido per una delle ragioni addotte dalla ricorrente e riferite in questa decisione ai punti 4-9, oppure per contrasto con qualche altra disposizione o principio di diritto comunitario finora non menzionato dalla ricorrente».
paragrafo 13
Avanti il giudice nazionale, la ricorrente nella causa principale faceva valere, fra l'altro, gli argomenti seguenti:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento › a) Sulla validità del regolamento n. 2067/77:

paragrafo 1
Il regolamento è in contrasto col regolamento n. 802/68 (art. 5) e con gli artt. 30 e 110 del Trattato. I criteri stabiliti nel regolamento sono stati dichiarati dalla Commissione — in quanto legislatore — validi in generale e senza distinzione per determinare se le chiusure a strappo siano originarie della CEE o di uno Stato membro della stessa. Il regolamento n. 2067/77 è insufficientemente motivato. Nell' adozione del regolamento n. 2067/77 sono state violate forme sostanziali; così, non sono state osservate le norme di procedura di cui all'art. 14 del regolamento nr. 802/68. Il regolamento n. 2067/77 è stato preparato in modo estremamente inaccurato. Il regolamento n. 2067/77 non è del tutto indentico nelle sei lingue ufficiali. Se alla Commissione spettano «poteri discrezionali» per determinare il paese d'origine delle chiusure a strappo, il regolamento n. 2067/77 è invalido per «sviamento di potere» giacché, dato che per ragioni di degressività dei costi le imprese del gruppo YKK sono costrette ad accentrare in Giappone la produzione dei cursori, il summenzionato regolamento rende più difficile la vendita delle cerniere nei casi in cui è richiesto il certificato d'origine di uno degli Stati membri della CEE.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento › b) Sull'interpretazione e sulle modalità d'attuazione del suddetto regolamento:

paragrafo 1
Per quanto riguarda l'interpretazione del regolamento n. 2067/77, nel caso in cui fosse valido, la ricorrente ha dedotto quanto segue:
paragrafo 2
Il requisito secondo il quale il cursore dev'essere prodotto nel paese da indicarsi come paese d'origine non implica che in tutti gli altri casi la cerniera non sia originaria di tale Stato membro o della CEE. L'art. 1 del regolamento n. 2067/77 non si applica alle cerniere i cui elementi di chiusura sono delle spirali, per le quali il paese d'origine va determinato applicando direttamente l'art. 5 del regolamento n. 802/68.
paragrafo 3
Il procedimento di rinvio è pervenuto in cancelleria il 14 marzo 1978; a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte la Yoshida Nederland BV, con l'avv. Alexander, del foro dell'Aia; la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. Trevor Townsend, in qualità di agente, assistito dal sig. Haagsma; ed i Governi olandese, francese e italiano.
paragrafo 4
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Osservazioni presentate dalla Yoshida Nederland BV

paragrafo 1
La Yoshida fornisce in primo luogo alcuni dati tecnici sulle chiusure a strappo destinate alla chiusura di prodotti diversi.
paragrafo 2
L'assortimento di tali chiusure prodotte dalla Yoshida consta di 35 modelli principali forniti in lunghezze molto variabili ed in 140 colori.
paragrafo 3
La chiusura degli elementi d'una cerniera si effettua per mezzo d'un cursore contrassegnato, in generale, dalla marca sotto la quale essa è posta in vendita.
paragrafo 4
Il valore del cursore rispetto a quello della cerniera finita è molto variabile.
paragrafo 5
L'assortimento di cursori utilizzati dal gruppo YKK consta di oltre mille varietà.
paragrafo 6
Una fabbrica di cursori può rifornire più stabilimenti di cerniere, motivo per cui la produzione dei cursori destinati agli stabilimenti di chiusure a strappo del gruppo YKK viene centralizzata.
paragrafo 7
La Yoshida Nederland smercia la propria produzione principalmente nei Paesi Bassi, nel Belgio ed in Danimarca, ma esporta anche nei paesi terzi.
paragrafo 8
Nell'ambito della CEE, il gruppo YKK ha sue affiliate nella Repubblica federale di Germania, in Francia, in Italia, nel Regno Unito e nel Belgio.
paragrafo 9
Dato che nella Comunità «le importazioni di chiusure lampo d'origine giapponese sono considerevolmente aumentate negli ultimi anni», la Commissione ha instaurato, a partire dal 1o maggio 1975, la sorveglianza comunitaria su dette importazioni (regolamento 13 marzo 1975, n. 646, GU 14. 3. 1975, n. L 67, pag. 21). Tale sorveglianza comunitaria è ancora in vigore.
paragrafo 10
La Yoshida espone, in secondo luogo, la cronistoria del regolamento n. 2067/77.
paragrafo 11
Un primo progetto basato sulla voce doganale n. 98.02 non ha avuto seguito a causa della sentenza Gesellschaft für Überseehandel26. 1. 1977, causa 49/76 (Racc. 1976, pag. 41), la quale ha precisato (punto 5) che «la classificazione doganale del prodotto trasformato non costituisce un criterio adeguato per determinare l'origine di una data merce, giacché la tariffa doganale comune è stata redatta in funzione di esigenze specifiche, non già al fine di consentire la determinazione dell'origine delle merci».
paragrafo 12
Quanto al nuovo progetto, il Comitato per l'origine non ha formulato il suo parere (art. 14, n. 3, lett. a) del regolamento n. 802/68) ed il Consiglio non ha deliberato (art. 14, n. 3, leu. b), tanto che la Commissione ha adottato d'ufficio il regolamento n. 2067/77, secondo il quale una chiusura a strappo può esser originaria d'un determinato paese solo se il cursore è stato prodotto in tale paese, tanto che le società del gruppo YKK non sono più in grado di ottenere certificati d'origine per la maggior parte delle chiusure a strappo ch'esse producono nell'ambito della CEE.
paragrafo 13
L'applicazione del regolamento ha inciso in maniera talmente grave sulle vendite di chiusure a strappo da indurre, solo per questo motivo, la YKK a creare in Italia una nuova affiliata per la produzione dei cursori.
paragrafo 14
In queste circostanze la Yoshida Nederland BV ha chiesto al giudice olandese, in via principale, di dichiarare che il regolamento n. 2067 non era valido e detto giudice ha sottoposto alla Corte di giustizia le tre questioni pregiudiziali di cui sopra.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Osservazioni presentate dalla Yoshida Nederland BV › (A) Portata della questione 1, secondo l'attrice nella causa principale

paragrafo 1
Dato che i certificati di origine erano stati rifiutati per il fatto che i cursori non erano stati prodotti in un paese della Comunità, il giudice nazionale chiede se l'art. 1 del regolamento implichi che la chiusura a strappo non può mai essere considerata originaria del paese in cui in particolare non è stato prodotto il cursore. Nel presente caso, i certificati d'origine erano stati rifiutati per chiusure a strappo che si chiudevano mediante spirali di nylon ad incastro; quindi, nella seconda parte della prima questione si chiede se l'art. 1 del regolamento n. 2067/77 vada applicato anche alle chiusure a strappo che si chiudono mediante spirali di nylon ad incastro.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Osservazioni presentate dalla Yoshida Nederland BV › (A) Portata della questione 1, secondo l'attrice nella causa principale › Soluzione della prima questione — Prima parte

paragrafo 1
Dall'analisi grammaticale dell'art. 1 del regolamento n. 2067/77 risulta che tutte le operazioni menzionate nella colonna 3, cioè montaggio, assiemaggio delle graffette ai nastri, fabbricazione del cursore e sagomatura delle graffette, devono aver luogo in uno Stato membro, affinché questo possa indicarsi come paese d'origine delle chiusure a strappo.
paragrafo 2
In questa prospettiva, la chiusura a strappo non può in alcun caso esser originaria del paese in cui alcune delle suindicate operazioni — tra le quali la fabbricazione del cursore — non abbiano avuto luogo.
paragrafo 3
Seguendo questo iter logico si arriverebbe a soluzioni incompatibili con l'art. 5 del regolamento n. 802/68. Tuttavia, ad avviso della ricorrente, l'art. 1 può interpretarsi in maniera diversa, e cioè:
paragrafo 4
a) se le operazioni indicate nella colonna 3 sono state effettuate in uno Stato membro, la chiusura a strappo è originaria di detto Stato membro o della Comunità; b) in tutti gli altri casi, l'origine della chiusura a strappo va determinata applicando direttamente i criteri stabiliti dall'art. 5 del regolamento n. 802/68.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Osservazioni presentate dalla Yoshida Nederland BV › (A) Portata della questione 1, secondo l'attrice nella causa principale › Soluzione della prima questione — Seconda parte

paragrafo 1
Le chiusure a strappo si chiudono o mediante graffette (in olandese: haakjes; in tedesco: Haken; in inglese: scoops; in francese: agrafes; in danese: Haegter) o mediante spirali.
paragrafo 2
I testi olandese, francese, italiano, danese, dell'art. 1 del regolamento n. 2067/77 fanno menzione solo della sagomatura e del montaggio delle graffette.
paragrafo 3
Nella versione inglese, dopo il termine «scoops» viene aggiunta l'espressione «or other interlocking elements», la cui validità, come si vedrà appresso, è dubbia.
paragrafo 4
Il termine tedesco «Reißverschlußkette» è completamente oscuro.
paragrafo 5
Ad avviso della ricorrente, queste differenze linguistiche portano alla seguente soluzione: «l'art. 1 del regolamento n. 2067/77 non va applicato alle chiusure a strappo che si chiudono mediante spirali di nylon ad incastro».

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Osservazioni presentate dalla Yoshida Nederland BV › (B) Soluzione della questione 2, relativa all'invalidità del regolamento n. 2067/77 per violazione degli artt. 5 del regolamento n. 802/68, 30 e 110 del Trattato › a) Violazione dell'art. 5 del regolamento n. 802/68

paragrafo 1
Per essere valido, il regolamento n. 2067/77 dev'essere conforme all'art. 5 del regolamento del Consiglio n. 802/68, che è una norma di rango superiore.
paragrafo 2
Orbene, il regolamento n. 2067 è in contrasto con detto art. 5, il quale recita:
paragrafo 3
«Una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese nel quale è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione»
paragrafo 4
per quattro motivi:

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Osservazioni presentate dalla Yoshida Nederland BV › (B) Soluzione della questione 2, relativa all'invalidità del regolamento n. 2067/77 per violazione degli artt. 5 del regolamento n. 802/68, 30 e 110 del Trattato › a) Violazione dell'art. 5 del regolamento n. 802/68 › 1. Ultima lavorazione determinante dell'origine

paragrafo 1
Secondo la sentenza della Corte di giustizia 26 gennaio 1977, causa 49/76, relativa all'origine della caseina (Racc. 1977, pagg. 52-53), la determinazione dell'origine delle merci va effettuata in base alla distinzione oggettiva e concreta fra prodotto base e prodotto trasformato, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questi due prodotti. Orbene, l'attrice è in pieno contrasto con la Commissione quanto all'esame tecnico delle lavorazioni o trasformazioni che possono considerarsi come ultime lavorazioni o trasformazioni sostanziali che implicano la fabbricazione d'un prodotto nuovo o che rappresentano una fase rilevante del processo produttivo.
paragrafo 2
Questa divergenza, ad avviso della ricorrente, trae origine dal fatto che la Commissione non ha voluto fare un sopralluogo nel suo stabilimento di Sneek.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Osservazioni presentate dalla Yoshida Nederland BV › (B) Soluzione della questione 2, relativa all'invalidità del regolamento n. 2067/77 per violazione degli artt. 5 del regolamento n. 802/68, 30 e 110 del Trattato › a) Violazione dell'art. 5 del regolamento n. 802/68 › 2. Integrazione verticale in un unico stabilimento

paragrafo 1
Il fatto che se esclusivamente il cursore non viene prodotto in un paese, il prodotto finito nel suddetto paese non ha il carattere di prodotto d'origine dello stesso paese, prescindendo dalla complessità di tutte le operazioni che consentono di pervenire alla sua produzione nel medesimo stabilimento, è in contrasto con l'art. 5 del regolamento n. 802/68.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Osservazioni presentate dalla Yoshida Nederland BV › (B) Soluzione della questione 2, relativa all'invalidità del regolamento n. 2067/77 per violazione degli artt. 5 del regolamento n. 802/68, 30 e 110 del Trattato › a) Violazione dell'art. 5 del regolamento n. 802/68 › 3. Integrazione verticale in un unico gruppo d'imprese

paragrafo 1
Il gruppo YKK cui appartiene la Yoshida Nederland BV fabbrica esso stesso i prodotti di base, destinati ad esser trasformati in uno o più dei suoi stabilimenti per la produzione di chiusure a strappo.
paragrafo 2
L'art. 1 del regolamento n. 2067/77 dispone cionondimeno che la fabbricazione della chiusura a strappo dev'essere accompagnata dalla fabbricazione di detto prodotto base (cioè il cursore) perché le si possa conferire l'origine del paese di produzione. Questa disposizione costituisce anch'essa violazione dell'art. 5 del regolamento n. 802/68.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Osservazioni presentate dalla Yoshida Nederland BV › (B) Soluzione della questione 2, relativa all'invalidità del regolamento n. 2067/77 per violazione degli artt. 5 del regolamento n. 802/68, 30 e 110 del Trattato › a) Violazione dell'art. 5 del regolamento n. 802/68 › 4. Chiusura a strappo senza paese d'origine

paragrafo 1
Le norme relative all'origine mirano a determinare l'origine delle merci. Esse non possono portare a situazioni nelle quali a determinati prodotti non può attribuirsi alcun paese d'origine. Orbene, l'art. 1 del regolamento n. 2067/77 porta precisamente a questa situazione, giacché non si può considerare come paese d'origine delle chiusure il Giappone, paese nel quale si fabbricano solamente i cursori. Questa situazione viola l'art. 5 del regolamento n. 802/68.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Osservazioni presentate dalla Yoshida Nederland BV › (B) Soluzione della questione 2, relativa all'invalidità del regolamento n. 2067/77 per violazione degli artt. 5 del regolamento n. 802/68, 30 e 110 del Trattato › b) Violazione degli artt. 30 e 34 del Trattato CEE

paragrafo 1
L'importazione di chiusure a strappo YKK e di parti costitutive di queste negli Stati membri della Comunità ha dato luogo a più provvedimenti di politica commerciale. In primo luogo, a richiesta della Commissione la YKK Tokio s'impegnava a limitare l'esportazione in Italia di chiusure a strappo e parti costitutive delle stesse di produzione giapponese e ad informare trimestralmente la Commissione del volume delle esportazioni in Italia di cerniere di produzione giapponese.
paragrafo 2
In secondo luogo, «considerando che nella Comunità le importazioni di chiusure lampo, specialmente d'origine giapponese, sono aumentate considerevolmente negli ultimi anni», la Commissione ha instaurato, a partire dal 1o maggio 1975, la sorveglianza comunitaria sulle suddette importazioni (regolamento della Commissione n. 646/75, GU 14 marzo 1975, n. 67, pag. 21). L'art. 4 di tale regolamento richiede che l'origine delle chiusure a strappo sia attestata da un certificato di origine.
paragrafo 3
Orbene, il fatto che è impossibile per la Yoshida ottenere tale certificato d'origine porta ad intralci negli scambi tra Stati membri, intralci che sono incompatibili con gli artt. 30 e 34 del Trattato.
paragrafo 4
Per questo, degli acquirenti tedeschi che spediscono le chiusure a strappo in Polonia, nell'ambito di una lavorazione per conto passiva realizzata in aziende ubicate in tale paese, devono essere in grado di provare che le suddette chiusure a strappo sono originarie della CEE. Essi non possono quindi rivolgersi al gruppo YKK.
paragrafo 5
Per quanto riguarda le esportazioni in Italia, se il contingente fissato per un determinato anno è esaurito, le autorità italiane si opporranno all'importazione di chiusure a strappo YKK che, secondo i certificati di cui agli artt. 9-10 del regolamento n. 802/68, non siano originarie della Comunità.
paragrafo 6
Quindi, il regolamento n. 2067 porta a risultati incompatibili con gli artt. 30 e 34 del Trattato CEE.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Osservazioni presentate dalla Yoshida Nederland BV › (B) Soluzione della questione 2, relativa all'invalidità del regolamento n. 2067/77 per violazione degli artt. 5 del regolamento n. 802/68, 30 e 110 del Trattato › c) Violazione dell'art. 110 del Trattato

paragrafo 1
La Yoshida Nederland BV sostiene che il regolamento n. 2067/77 viola l'art. 110 del Trattato il quale impone alla Comunità di contribuire — tra l'altro — allo sviluppo armonico del commercio mondiale ed all'abolizione delle restrizioni degli scambi internazionali, scopi contemplati dal preambolo agli artt. 18 e 29 del Trattato.
paragrafo 2
Sono in particolare incompatibili con tali norme i provvedimenti che portano o che possono portare a restrizioni della divisione internazionale del lavoro e del commercio mondiale basato su di essa e a restrizioni degli scambi commerciali internazionali.
paragrafo 3
Orbene, il regolamento n. 2067/77 costituisce un esempio d'istituzione d'una restrizione non doganale del commercio internazionale.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Osservazioni presentate dalla Yoshida Nederland BV › (C) Soluzione della questione 3 relativa all'invalidità del regolamento n. 2067/77 per altri motivi

paragrafo 1
L'attrice nella causa principale adduce vari argomenti per sostenere l'invalidità del regolamento n. 2067/77:

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Osservazioni presentate dalla Yoshida Nederland BV › (C) Soluzione della questione 3 relativa all'invalidità del regolamento n. 2067/77 per altri motivi › a) Restrizioni delle importazioni nella CEE

paragrafo 1
In vari casi, il regolamento n. 2067/77 obbliga le ditte produttrici di chiusure a strappo nell'ambito della CEE, a procurarsi cursori prodotti nella CEE e porta quindi a restrizioni dissimulate all'importazione. La rilevanza delle suddette restrizioni risulta dal fatto che esse hanno messo il gruppo YKK nella condizione di dover costruire nella Comunità uno stabilimento per la produzione di cursori.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Osservazioni presentate dalla Yoshida Nederland BV › (C) Soluzione della questione 3 relativa all'invalidità del regolamento n. 2067/77 per altri motivi › b) Restrizioni delle esportazioni della CEE

paragrafo 1
Il certificato d'origine, ai sensi degli artt. 9-10 del regolamento n. 802/68, è sovente richiesto in occasione dell'esportazione nei paesi terzi; in questo caso, il regolamento n. 2067/77 porta ad una restrizione delle esportazioni della Comunità e la costruzione da parte del gruppo YKK d'uno stabilimento per la produzione di cursori nella CEE tende ad ovviare al danno che detto regolamento ha provocato alle esportazioni.
paragrafo 2
Risulta quindi che il regolamento n. 2067/77 ha carattere protezionistico.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Osservazioni presentate dalla Yoshida Nederland BV › (C) Soluzione della questione 3 relativa all'invalidità del regolamento n. 2067/77 per altri motivi › c) Motivazione insufficiente

paragrafo 1
Il regolamento n. 2067/77 è invalido giacché stabilisce in via generale ed indifferenziata i criteri la cui applicazione porta in alcuni casi ma non in altri a risultati incompatibili con l'art. 5 del regolamento n. 802/68.
paragrafo 2
In particolare, detto regolamento non fornisce alcun motivo atto a giustificare la rilevanza decisiva da esso attribuita alla produzione di cursori.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Osservazioni presentate dalla Yoshida Nederland BV › (C) Soluzione della questione 3 relativa all'invalidità del regolamento n. 2067/77 per altri motivi › d) Violazione delle norme di procedura di cui all'art. 14 del regolamento n. 802/68

paragrafo 1
Affinché detto art. 14 sia osservato, occorre che il progetto sottoposto al Consiglio dalla Commissione sia identico a quello sul quale il Comitato era stato invitato ad esprimere il suo parere e che le disposizioni infine adottate dalla Commissione siano identiche al progetto da essa sottoposto al Consiglio.
paragrafo 2
Orbene, la Yoshida Nederland BV sospetta la Commissione di aver violato dette norme di procedura e di aver fra l'altro aggiunto all'art. 1 della versione inglese del regolamento n. 2067/77, dopo il termine «scoops», l'espressione «or other interlocking elements».

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Osservazioni presentate dalla Yoshida Nederland BV › (C) Soluzione della questione 3 relativa all'invalidità del regolamento n. 2067/77 per altri motivi › e) Negligenza nella preparazione del regolamento n. 2067/77

paragrafo 1
Il regolamento mostra che la Commissione non ha un'idea precisa del processo produttivo, né della portata economica delle sue varie fasi, dato che i dipendenti della Commissione non hanno mai visitato il suo stabilimento. Omettendo di spiegare nella preparazione del regolamento la diligenza necessaria, la Commissione ha violato una norma di diritto che va osservata nell'applicazione del Trattato CEE.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Osservazioni presentate dalla Yoshida Nederland BV › (C) Soluzione della questione 3 relativa all'invalidità del regolamento n. 2067/77 per altri motivi › f) Differenze linguistiche

paragrafo 1
Il regolamento n. 2067/77 non è del tutto identico nelle sei lingue ufficiali. Secondo l'attrice, l'art. 1 del suddetto regolamento non si applica alle chiusure a strappo che non si chiudono mediante graffette metalliche ad incastro, come quelle chiuse mediante spirali di nylon, in tutte le lingue salvo l'inglese ed il tedesco.
paragrafo 2
Quindi il regolamento viola la norma fondamentale che prescrive che i regolamenti abbiano la stessa efficacia in tutti gli Stati membri della Comunità.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Osservazioni presentate dalla Yoshida Nederland BV › (C) Soluzione della questione 3 relativa all'invalidità del regolamento n. 2067/77 per altri motivi › g) Sviamenti di potere

paragrafo 1
La Commissione ha commesso uno sviamento di potere nell'adottare un provvedimento di politica commerciale avente l'effetto di restringere le importazioni e le esportazioni, provvedimento che avrebbe potuto esser adottato solo in base e tenuto conto del regolamento del Consiglio n. 1439/74 (GU 15 giugno 1974, n. L 159, pag. 1). D'altronde questo provvedimento era diretto contro il gruppo YKK.
paragrafo 2
L'attrice conclude che ciascuno dei motivi dedotti implica l'invalidità del regolamento della Commissione n. 2067/77.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › B — Osservazioni presentate dalla Commissione

paragrafo 1
La Commissione sottolinea che a causa dell'aumento considerevole delle importazioni — specialmente dal Giappone — di chiusure a strappo nella Comunità, essa ha instaurato la sorveglianza su dette importazioni ed adottato il regolamento 13 marzo 1975, n. 646 (GU 14. 3. 1975, n. L 67, pag. 21).
paragrafo 2
Detto regolamento subordinava la messa in libera pratica dei suddetti prodotti e delle loro parti alla presentazione di un documento d'importazione e l'art. 4 dispone che l'origine dei prodotti sotto sorveglianza comunitaria dev'essere attestata da un certificato d'origine. Detto regolamento è in vigore fino al 31 dicembre 1978.
paragrafo 3
La Commissione osserva del pari che un accordo d'autolimitazione è stato concluso, a quanto pare in seguito a negoziati tra il Governo italiano e l'attrice nella causa principale, in forza del quale questa si è impegnata a limitare le esportazioni in Italia delle chiusure a strappo prodotte in Giappone.
paragrafo 4
In seguito alla interrogazione di cinque membri del Parlamento europeo alla Commissione, questa veniva indotta a procedere ad un'indagine sugli aspetti tecnici della produzione delle chiusure a strappo, in particolare visitando uno stabilimento scelto d'accordo con l'organizzazione di categoria degli industriali europei delle chiusure a strappo (ORGA-LIME — Organo di collegamento delle industrie metallurgiche europee).
paragrafo 5
Gli incaricati dell'indagine redigevano una relazione sul processo produttivo che veniva sottoposta tanto agli uffici della Commissione quanto al «comitato per l'origine» e che contempla un certo numero di lavorazioni o di trasformazioni le quali possono descriversi come segue:
paragrafo 6
«a) La prima fase consiste nella fabbricazione di un certo quantitativo di semiprodotti a partire dalle materie prime come il petrolio grezzo, il minerale di ferro, il cotone ed il lino: filo nastri metallici o di materiali sintetici lingotti metallici o blocchi di plastica. b) Detti semiprodotti subiscono poi alcune lavorazioni o trasformazioni che consentono d'ottenere gli elementi che costituiscono la chiusura a strappo : a partire dal filo, si tessono dei nastri specialmente concepiti per le chiusure a strappo e si produce eventualmente del filo per cucire che serve a fissare le graffette su detti nastri; a partire dai nastri in materiali sintetici, si fabbricano delle spirali utilizzate tali e quali o inserite una nell'altra; ciascun paio di spirali viene poi tagliato nel senso della lunghezza per ottenere le graffette richieste oppure, per quanto riguarda le chiusure metalliche, i nastri metallici servono allora allo stampaggio delle graffette metalliche; i lingotti di metalli ed i blocchi di plastica servono alla fabbricazione del corpo e del tiretto del cursore che sono poi bruniti e riuniti per formare il cursore propriamente detto; nello stesso tempo si producono le parti terminali del dispositivo (“end stops”). c) Infine, la chiusura propriamente detta viene montata come segue: le graffette già formate vengono fissate su due nastri paralleli della lunghezza voluta, in guisa da ottenere un nastro continuo munito di gancetti fissati su una certa lunghezza e ad intervalli regolari; i pezzi terminali ed il cursore vengono applicati su ciascuna parte della chiusura munita di graffette ; indi, si recide la banda così ottenuta tagliando tra le parti munite di graffette per ottenere delle cerniere distinte. d) I trattamenti come la tintura o l'orlatura possono aver luogo in fasi diverse del processo produttivo, a seconda del tipo di chiusura e a seconda del processo messo a punto dal produttore. e) Generalmente, l'ultima fase consiste nell'imballo del prodotto, ai fini del trasporto e/o della distribuzione».
paragrafo 7
Tuttavia è risultato che il modo d'interpretare la norma generale del regolamento n. 802/68, per le chiusure a strappo, era diverso a seconda degli Stati membri ed in seno al Comitato d'origine e che i provvedimenti comunitari, tra cui la TDC, basati sulla nozione d'origine, non venivano attuati in modo uniforme nella Comunità.
paragrafo 8
È questo il motivo per cui la Commissione decideva di elaborare un regolamento relativo alla determinazione dell'origine delle chiusure a strappo di cui alla voce 98.02 della TDC.
paragrafo 9
A questo punto, durante la discussione d'un progetto preliminare di regolamento coi membri del comitato per l'origine, il rappresentante del Regno Unito faceva osservare che il termine tecnico «scoops» contenuto nella versione inglese del progetto preliminare non aveva esattamente lo stesso significato dei termini usati nelle altre lingue. Il termine «scoop» può infatti dare l'impressione che non siano comprese le spirali di plastica. Il delegato irlandese dichiarava di essere dello stesso parere, ma i delegati degli altri Stati membri dichiaravano che i termini usati nelle rispettive lingue designavano tanto le chiusure metalliche quanto quelle a spirale di materiali sintetici. È questo il motivo per cui la Commissione decideva di adeguare la versione inglese al fine di rendere l'espressione che vi è usata perfettamente equivalente alle espressioni usate nelle altre lingue e di adottare, per la versione inglese, l'espressione «scoops and other interlocking elements».
paragrafo 10
Infine, il voto del comitato per l'origine sul progetto della Commissione mostrava che questo non avrebbe potuto essere approvato o respinto a maggioranza qualificata, di guisa che non veniva formulato alcun parere.
paragrafo 11
La Commissione sottoponeva allora una proposta al Consiglio, giusta l'art. 14, n. 3, lett. b) del regolamento n. 802/68. Detta proposta differiva dal progetto presentato al Comitato su un solo punto, in quanto si era dovuto adeguare fra l'altro la motivazione ed il titolo del progetto, dato che questo costituiva non già un progetto di regolamento della Commissione, ma una proposta di regolamento del Consiglio.
paragrafo 12
Il regolamento della Commissione n. 2067/77 ha lo scopo di elaborare norme relative all'applicazione dell'art. 5 del regolamento n. 802/68 ed esso fornisce l'interpretazione comunitaria della nozione «d'origine delle merci», quando trattasi di determinare l'origine di chiusure a strappo.
paragrafo 13
Questa interpretazione comunitaria era necessaria — in ragione delle dovergenze d'applicazione accertate — al fine di giungere all'applicazione uniforme della TDC e delle misure di politica commerciale valide per le chiusure a strappo, indipendentemente dal luogo in cui dette misure vengono applicate e dall'autorità che le applica.
paragrafo 14
Quest'applicazione uniforme è del pari auspicabile per il rilascio di certificati da parte degli Stati membri, quando essi sono richiesti dallo Stato importatore ed implicano determinati vantaggi. È altresì molto importante che la definizione della nozione «d'origine delle merci» sia chiara e consenta l'applicazione uniforme da parte di tutti gli enti autorizzati a rilasciare certificati d'origine.
paragrafo 15
L'art. 5 del regolamento del Consiglio n. 802/68 è stato volutamente redatto in termini molto vaghi in quanto deve potersi applicare ai prodotti più diversi la cui trasformazione o lavorazione avviene in più paesi. Data l'enorme varietà di prodotti di questa specie, il fatto che nuovi prodotti vengono costantemente introdotti nel mercato, che le tecniche di produzione si evolvono, che se ne sviluppano delle nuove, è praticamente impossibile stabilire norme precise atte ad applicarsi in tutti i casi.
paragrafo 16
D'altro canto, poiché in generale le Camere di commercio di ciascuno Stato membro sono abilitate a rilasciare i certificati di origine, accade sovente che esse applichino in modo diverso i criteri di cui all'art. 5.
paragrafo 17
Proprio per risolvere' problemi del genere, l'art. 12 del regolamento n. 802/68 ha contemplato l'istituzione del «comitato per l'origine» composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
paragrafo 18
Quando il comitato non perviene ad un parere uniforme sul modo di applicare l'art. 5, la Commissione si serve della facoltà conferitale dall'art. 14 e promuove il procedimento ivi contemplato, sottoponendo al comitato progetti di disposizioni contenenti l'interpretazione nonché l'applicazione dell'art. 5 al prodotto considerato.
paragrafo 19
La Commissione ha già promulgato dodici regolamenti rispondenti a tale scopo. Il potere di adottare «disposizioni necessarie per l'applicazione dell'art. 5 relative alla determinazione dell'origine delle merci» è attribuito alla Commissione dal Consiglio, in forza dell'art. 14 dello stesso regolamento n. 802/68, giusta l'art. 155, 4o trattino del Trattato CEE.
paragrafo 20
Cionondimeno, le disposizioni relative all'applicazione dell'art. 5 non devono apportare alcuna modifica alle norme contenute in detto articolo.
paragrafo 21
Della validità giuridica del regolamento n. 2067/77
paragrafo 22
La Commissione passa in rassegna sotto questa rubrica tutti i motivi dedotti dall'attrice nella causa principale, come sono esposti nel provvedimento del giudice proponente;

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › B — Osservazioni presentate dalla Commissione › 1o Dell'incompatibilità con l'art. 5 del regolamento n. 802/68

paragrafo 1
L'art. 5 fa dipendere «l'origine comunitaria» dal se l'ultima delle trasformazioni o lavorazioni sostanziali, economicamente giustificata, effettuata in un'azienda attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione, avvenga nel territorio della Comunità.
paragrafo 2
«Se è quindi provato che l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale non ha, o non ha interamente avuto luogo in un paese determinato, il prodotto di cui trattasi non può considerarsi “originario di tale paese”, nemmeno se tutte le fasi anteriori all'ultima trasformazione hanno avuto luogo in tale paese».
paragrafo 3
La Commissione sottolinea che nei limiti stabiliti dal combinato disposto dell'art. 14 e dell'art. 5, essa dispone d'una certa discrezionalità. Entro questi limiti, essa può decidere quali siano le operazioni che rientrano nell'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'art. 5 e, facendo la scelta che ha fatto, essa non è, comunque, uscita da questi limiti.
paragrafo 4
Nell'ambito di questo margine che è molto ristretto, essa non poteva considerare la tessitura dei nastri come facente parte dell'operazione che precede immediatamente la commettitura e quindi dell'ultima operazione sostanziale.
paragrafo 5
Per contro, ci si poteva chiedere se la fabbricazione e l'assiemaggio delle graffette costituissero insieme una delle summenzionate operazioni parallele e rientrassero nel complesso delle operazioni che costituiscono l'ultima trasformazione o lavorazione sostanzale. La Commissione basava la sua scelta definitiva sulle seguenti considerazioni: o l'assiemaggio delle graffette va considerato come un'operazione indipendente dalla loro fabbricazione — nel qual caso la prima operazione fa parte del montaggio della chiusura che non è una lavorazione «sostanziale» — oppure essi vanno considerati come costituenti insieme una sola operazione — nel qual caso essi costituiscono un'operazione che precede la commettitura e fa quindi parte delle trasformazioni o lavorazioni parallele di cui sopra. Dato che, indipendentemente dal modo in cui la si consideri, una parte di questa operazione rientrava comunque nell'ultima lavorazione sostanziale, la Commissione riteneva opportuno ed auspicabile per motivi d'ordine pratico considerare queste fasi congiuntamente necessarie per la certificazione dell'«origine comunitaria». Questa concezione corrisponde d'altronde alle «norme d'origine» vigenti per le chiusure a strappo negli accordi preferenziali stipulati dalla Comunità con alcuni paesi terzi. (Cfr., ad esempio, l'accordo stipulato tra la Comunità e la Repubblica d'Austria, GU n. L 300, del 31 dicembre 1972, pag. 2 e segg.). Infatti, giusta l'art. 2, il regolamento n. 802/68 non si applica agli scambi commerciali tra la Comunità ed i paesi coi quali sono in vigore accordi che implichino deroga alla clausola della nazione più favorita. Generalmente, accordi del genere contengono essi stessi norme che determinano l'origine delle merci, norme che si allontanano in genere di poco da quelle del regolamento n. 802/68.
paragrafo 6
La Commissione ritiene di aver così chiaramente dimostrato che la sua scelta definitiva è stata il risultato di un esame molto minuzioso e che essa è restata nei limiti impostile dal combinato disposto dell'art. 14 e dell'art. 5 del regolamento n. 802/68.
paragrafo 7
L'attrice nella causa principale ha per l'appunto chiesto alla Commissione di dichiarare che la norma più adeguata — che era d'altra parte stata scelta nel regolamento dalla Commissione 23 dicembre 1970, n. 2632, relativo alla determinazione dell'origine degli apparecchi per la radiodiffusione e la televisione (GU del 24. 12. 1970, n. L 279, pagg. 35/36) e nel regolamento 27 aprile 1971, n. 861, relativo alla determinazione dell'origine dei magnetofoni (GU n. L 95 del 28. 4. 1971, pagg. 11-12) — è quella di scegliere come paese d'origine d'una chiusura a strappo il paese nel quale il valore delle operazioni che vi sono effettuate rappresenta una percentuale minima (ad esempio il 45 %) del prezzo fatturato «franco fabbrica» dei prodotti finiti.
paragrafo 8
Tuttavia, questa «norma della percentuale» può, ad avviso della Commissione, venir presa in considerazione solo se è impossibile determinare quale sia l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, il che è stato possibile nella fattispecie, giacché la fabbricazione del cursore costituisce uno stadio talmente importante che, rispetto ad esso, tutte le altre trasformazioni o lavorazioni sono di rilevanza molto minore.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › B — Osservazioni presentate dalla Commissione › 2o Dell'incompatibilità con l'art. 30 del Trattato CEE

paragrafo 1
La Commissione ricorda che, secondo l'attrice nella causa principale, il regolamento n. 2067/77 va considerato come una restrizione quantitativa all'importazione tra gli Stati membri o una misura d'effetto equivalente.
paragrafo 2
Essa ribatte a questo argomento basandosi su due elementi: il carattere della disciplina relativa all'origine delle merci ed il significato del divieto dell'art. 30. Come sottolinea la sentenza della Corte nella causa 49/76, gà menzionata, i regolamenti relativi all'origine delle merci perseguono lo scopo di fornire una definizione comune della nozione d'origine delle merci al fine di garantire «l'uniforme applicazione della TDC, delle restrizioni quantitative, nonché di qualsiasi altro provvedimento in materia d'importazione o di esportazione emanato dalla Comunità o dagli Stati membri».
paragrafo 3
È quindi chiaro che questi regolamenti hanno funzione complementare rispetto ad altre discipline e ch'essi non riguardano in modo autonomo gli scambi di merci.
paragrafo 4
Quanto alle norme d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, se è vero che la Corte (sentenza 11.7 1974, Dassonville, causa 8/74, Racc. 1974, pag. 837) le ha definite come qualsiasi disciplina degli Stati membri atta ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto od in potenza, il commercio intracomunitario, la norma adottata dalla Commissione, giusta l'art 5 del regolamento n. 802/68, ha come scopo e come effetto di garantire l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri della nozione «d'origine delle merci» e di evitare in tal modo «sviamenti di traffico ed abusi» (sentenza pronunziata nella causa 49/76).
paragrafo 5
Infine, va detto che la determinazione dell'origine delle merci è di scarsa rilevanza nel commercio intracomunitario.
paragrafo 6
Secondo la Commissione, non si può quindi parlare di incompatibilità del regolamento n. 2067/77 con l'art. 30.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › B — Osservazioni presentate dalla Commissione › 3o Dell'incompatibilità con l'art. 110 del Trattato CEE

paragrafo 1
Secondo la Commissione, l'art. 110 va considerato come una semplice dichiarazione di principio, che non impone alcun obbligo, ma inoltre, essa ritiene, che, adottando una definizione comunitaria della nozione di «origine» della chiusura a strappo, essa non ha agito in contrasto con lo scopo e con la portata dell'art. 110.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › B — Osservazioni presentate dalla Commissione › 4o Dell'applicazione senza distinzione tra l'origine comunitaria e l'origine di uno Stato membro (punto 4 della motivazione del provvedimento)

paragrafo 1
La tesi della Yoshida Nederland BV sembra consistere nel sostenere che non viene fatta alcuna distinzione tra «origine comunitaria» e «origine d'uno Stato membro».
paragrafo 2
Orbene, uno dei principali scopi del regolamento n. 802/68 consiste nel trarre le conseguenze della creazione d'un mercato comune relativamente alla determinazione dell'origine d'un prodotto.
paragrafo 3
Date queste disposizioni ed in particolare gli artt. 8 e 10, è escluso che un regolamento adottato in forza del regolamento n. 802/68 ristabilisca differenza a seconda degli Stati mebri.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › B — Osservazioni presentate dalla Commissione › 5o Dell'insufficiente motivazione del regolamento n. 2067/77

paragrafo 1
La Commissione ritiene di aver soddisfatto i requisiti di cui all'art. 190 del Trattato, come sono stati precisati dalla Corte (sentenza 4 luglio 1963, causa 24/62, Germania/Commissione, Racc. 1963, pag. 140) menzionando nella motivazione del regolamento n. 2067/77 le quattro considerazioni principali che hanno indotto ad adottare la norma che figura nel regolamento:
paragrafo 2
1. Il principio enunciato all'art. 5 del regolamento n. 802/68 secondo il quale l'elemento determinante è «l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale …». 2. La constatazione che una chiusura a strappo è sostanzialmente costituita di due nastri della stessa lunghezza, di graffette, d'un cursore e di «parti terminali» e che il montaggio d'una chiusura del genere non costituisce una trasformazione o lavorazione sostanziale, e non ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione ai sensi dell'art. 5. 3. Le trasformazioni o lavorazioni il cui complesso è considerato come costituente l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che porta alla fabbricazione d'un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, consistono nella sagomatura delle graffette, nel loro assiemaggio ai nastri e nella fabbricazione del cursore. 4. La fabbricazione delle parti terminali non costituisce una trasformazione o lavorazione sostanziale.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › B — Osservazioni presentate dalla Commissione › 6o Della violazione di forme sostanziali

paragrafo 1
Si è già detto che le sole modifiche che sono state apportate alle disposizioni proposte al comitato per l'origine indi al Consiglio erano adeguamenti resi necessari dal passaggio da un regolamento del Consiglio ad un regolamento della Commissione. Questa ritiene quindi di aver rispettato l'art. 14 del regolamento n. 802/68 e di non aver violato alcuna forma sostanziale. Essa si richiama in particolare alle esigenze dell'esercizio dei poteri attribuitile dal n. 3, lett. c) della suddetta disposizione.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › B — Osservazioni presentate dalla Commissione › 7o Della negligenza nell'elaborazione del regolamento n. 2067/77

paragrafo 1
La Commissione tiene a rilevare che la preparazione di questo regolamento è stata fatta con la massima cura, come già si è detto.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › B — Osservazioni presentate dalla Commissione › 8o Delle divergenze linguistiche

paragrafo 1
Si è già detto che queste divergenze erano solo apparenti e considerate necessarie dagli stessi periti nazionali per la comprensione uniforme.
paragrafo 2
D'altra parte, la divergenza tra le versioni linguistiche di un atto comunitario non ne implica la nullità, ma unicamente la necessità di garantirne l'interpretazione uniforme (sentenza 12 novembre 1969, Stauder/Ulm, causa 29/69, Racc. 1969, pag. 419 — Sentenza 21. 11. 1974, Causa 6/74, Moulijn/Commissione, Racc. 1974, pag. 1287).

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › B — Osservazioni presentate dalla Commissione › 9o Dell'abuso di potere

paragrafo 1
L'attrice sostiene che il regolamento n. 2067/77 è stato adottato dalla Commissione per rendere la sua vendita di chiusure a strappo «più difficile», nel caso in cui questa vendita sia subordinata al rilascio di un certificato d'origine attestante che la chiusura a strappo è originaria d'uno Stato membro delle Comunità europee.
paragrafo 2
La Commissione nega recisamente di aver perseguito uno scopo del genere e fa inoltre osservare che rendere «più difficile» presuppone che prima del regolamento la cosa fosse più facile. Orbene, a suo avviso dall'art. 5 del regolamento n. 802/68 — il quale richiede, per l'attestato che una merce è originaria di un paese, che l'ultima trasformazione sostanziale abbia avuto luogo in tal paese — si desume chiaramente che il cursore dev'essere prodotto nel paese d'origine. Questa operazione faceva quindi senza alcun dubbio parte dell'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale. Il fatto quindi che siano stati rilasciati all'attrice dei certificati attestanti che le chiusure di cui trattasi erano d'origine comunitaria, mentre il cursore veniva prodotto in Giappone, era dovuto all'erronea interpretazione dell'art. 5.
paragrafo 3
Le accresciute difficoltà non sono quindi dovute alla modifica della situazione giuridica, bensì alla modifica della situazione di fatto, tendente a mettere questa in accordo con la situazione giuridica.
paragrafo 4
Non può comunque trattarsi di un abuso di potere.
paragrafo 5
Dell'interpretazione del regolamento n. 2067/77
paragrafo 6
Onde risolvere la prima questione, ad avviso della Commissione va sottolineato che la formulazione dell'art. 1 del regolamento n. 2067/77 implica che la norma stabilita è tassativa e non si limita a menzionare una possibilità fra le altre. Questa interpretazione trova del resto conferma nel punto della motivazione in cui è detto che le summenzionate operazioni costituiscono l'ultima trasformazione e lavorazione sostanziale che implica la fabbricazione d'un prodotto nuovo o rappresenta una fase produttiva importante.
paragrafo 7
Dato che, giusta l'art. 5 del regolamento n. 802/68, solo questa operazione determina l'origine della merce, ne deriva che, in primo luogo altre operazioni non possono avere tale effetto e che, in secondo luogo, l'ultima trasformazione sostanziale considerata nel suo complesso deve avvenire nel paese d'origine.
paragrafo 8
Un'interpretazione diversa sarebbe erronea giacchè il regolamento n. 2067/77 costituisce solo un provvedimento d'attuazione del regolamento n. 802/68 il quale ha lo scopo di garantire l'applicazione uniforme fra l'altro della TDC, il che non si verifica se più operazioni possono consentire, ciascuna di per sé, di determinare l'origine della merce.
paragrafo 9
La seconda parte della prima questione riguarda l'ambito d'applicazione del regolamento. Nella tabella si parla di «prodotti ottenuti» che rientrano nella voce 98.02 della TDC e designate «chiusure a strappo».
paragrafo 10
Di conseguenza, il regolamento va applicato a tutte le chiusure a strappo che rientrano in detta voce, prescindendo dal fatto che le parti che consentono la chiusura siano costituite da elementi metallici sotto forma di graffette o da spirali di nylon ad incastro.
paragrafo 11
Tanto premesso, la Commissione ritiene che le questioni sollevate dal giudice proponente possono risolversi come segue :
paragrafo 12
«1. L'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione n. 2067/77 va interpretato nel senso che come paese d'origine di una chiusura a strappo si può considerare solo quello in cui vengono effettuate tutte le operazioni menzionate nelle colonna 3 della tabella di cui al suddetto articolo, operazioni che nel loro insieme costituiscono l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 802/68. 2. Il regolamento primo menzionato si applica a tutte le chiusure a strappo di cui alla voce doganale 98.02 della TDC, indipendentemente dal fatto che esse contengano dentini metallici sotto forma di graffette o spirali di nylon ad incastro. 3. Il suddetto regolamento costituisce un'applicazione dell'art. 5 del regolamento del Consiglio n. 802/68 e non è incompatibile né con l'art. 30, né con l'art. 110 del Trattato che istituisce la CEE, né va ritenuto invalido per alcun altro motivo».

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › C — Osservazioni del Governo olandese

paragrafo 1
Il Governo olandese osserva che la produzione di chiusure a strappo nell'azienda di Sneek comprende delle lavorazioni, fra l'altro mediante macchine speciali, tali da costituire incontestabilmente una «ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo e … che rappresenti una fase importante della fabbricazione», ai sensi del regolamento n. 802/68.
paragrafo 2
La condizione relativa alla «fabbricazione del cursore», ad avviso del Governo olandese, va oltre quanto consente l'art. 5 del suddetto regolamento, e la Commissione è andata al dilà dei propri poteri.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › D — Osservazioni del Governo francese

paragrafo 1
Il Governo francese ritiene che la caratteristica della chiusura a strappo consiste nel sistema di chiusura mediante graffette o spirali di nylon grazie allo spostamento d'un cursore. Esclusivamente questi elementi consentono di avere come risultato un prodotto nuovo e rappresentano una fase produttiva importante. La tintura, il taglio e il montaggio sono solo operazioni secondarie che non attribuiscono al prodotto le sue caratteristiche specifiche.
paragrafo 2
Per questi motivi il Governo francese ritiene che i criteri d'origine adottati dalla Commissione sono in armonia con l'art. 5 del regolamento n. 802/68 e che il rifiuto della Camera di Commercio di rilasciare i certificati d'origine alla Yoshida Nederland BV è conforme al regolamento n. 2067/77.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › E — Osservazioni del Governo italiano

paragrafo 1
Il Governo italiano osserva che il regolamento n. 2067/77 non tende ad impedire la vendita in Europa di ciò che oggettivamente è «giapponese», ma tende solo ad impedire che una merce oggettivamente giapponese possa travestirsi da europea.
paragrafo 2
Esso dichiara altresì che tale regolamento non è in contrasto con l'art. 5 del regolamento n. 802/68. L'art. 5 dispone che, per stabilire il luogo di origine di una merce, si deve avere riguardo al luogo in cui è avvenuta una «lavorazione» così qualificata:
paragrafo 3
a) deve essere una lavorazione che si concluda con la fabbricazione di un prodotto nuovo; b) deve essere l'«ultima» lavorazione; c) deve essere una lavorazione «sostanziale»; d) deve essere una lavorazione «economicamente giustificata»; e) deve essere una lavorazione «effettuata in una impresa attrezzata» allo scopo di operare la lavorazione stessa.
paragrafo 4
Sono quindi cinque le valutazioni discrezionali rimesse alla competenza degli organi della Comunità e il regolamento CEE n. 2067/77 compie alcune di queste valutazioni, precisando quale sia il «prodotto nuovo» e quale sia la lavorazione «ultima», «sostanziale» ed «economicamente giustificata».
paragrafo 5
La valutazione discrezionale fatta dalla Commissione non è sindacabile in sede giurisdizionale; la valutazione stessa, nella fattispecie, è comunque pienamente razionale, posto che la fabbricazione dei cursori è la lavorazione di maggior rilievo economico ed è quella che implica la modificazione rilevante dei prodotti di base.

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
L'udienza ha avuto luogo il 15 novembre 1978. La Yoshida e la Commissione hanno sviluppato ed illustrato gli argomenti già esposti nelle osservazioni scritte ed hanno risposto alle domande loro rivolte dalla Corte. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all' udienza del 13 dicembre 1978.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 10 marzo 1978, pervenuta in cancelleria il 14 dello stesso mese, il College Van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, tre questioni vertenti sull'interpretazione e sulla validità del regolamento (CEE) della Commissione 20 settembre 1977, n. 2067, relativo alla determinazione dell'origine delle chiusure a strappo (GU n. L 242, pag. 5, del 21 settembre 1977);
punto 2
tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra l'affiliata olandese del gruppo giapponese Yoshida Kogyo KK, titolare di uno stabilimento in Sneek, nel quale essa produce chiusure a strappo metalliche e di nylon i cui cursori sono fabbricati in Giappone, e la Camera di Commercio e Industria per la Frisia che ha rifiutato, a norma del regolamento n. 2067/77, di rilasciarle il certificato di origine attestante che dette chiusure a strappo sono d'origine olandese o comunitaria, in quanto i cursori usati nella fabbricazione delle chiusure a strappo non erano stati prodotti nei «Paesi Bassi, nè altrove nell'ambito della CEE».
punto 3
Fino all'entrata in vigore del suddetto regolamento, tali certificati d'origine — necessari all'attrice per fruire di taluni vantaggi riservati ai prodotti comunitari in caso d'esportazione nei paesi terzi — venivano rilasciati senza difficoltà dalla convenuta a norma dell'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 802, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (GU n. L 148, pag. 1, del 28 giugno 1968);
punto 4
in tale situazione il giudice nazionale ha sottoposto a questa Corte alcune questioni, tra le quali è opportuno, per motivi di logica, esaminare in primo luogo quella vertente sulla validità del regolamento n. 2067/77, alla luce dell'art. 5 del regolamento n. 802/68. La suddetta questione tende ad accertare se la Commissione, adottando il regolamento n. 2067/77, non sia andata al dilà dei poteri conferitile dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite col regolamento n. 802/68 e, più precisamente, se i criteri specifici d'origine di cui al regolamento della Commissione siano conformi ai criteri obiettivi dell'art. 5 del regolamento del Consiglio, fondamento giuridico del regolamento n. 2067/77 e fonte dei poteri esercitati dalla Commissione nell'adottarlo.
punto 5
A termini dell'art. 5 del regolamento n. 802/68 «una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese nel quale è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione»; dal fascicolo e, in particolare, dalle osservazioni della convenuta nella causa principale risulta che non si può contestare che l'ultimo montaggio delle chiusure a strappo costituisca una operazione «economicamente giustificata» ed effettuata in uno stabilimento «notevolmente ben attrezzato, dotato di macchine moderne e di numeroso personale»; quindi il problema verte sostanzialmente sul se il regolamento n. 2067/77 che conferisce il carattere di «prodotti originari» del paese nel quale ha avuto luogo il montaggio, compreso l'assiemaggio delle graffette ai nastri, accompagnato dalla fabbricazione dei cursori e dalla sagomatura delle graffette, non superi i limiti del potere discrezionale della Commissione di adottare disposizioni di attuazione, in questo settore, in forza dell'art. 4 del regolamento n. 802/68.
punto 6
Onde risolvere tale questione, si deve aver riguardo alla situazione nella quale ha avuto origine, indi è stato elaborato il regolamento n. 2067/77, ed infine interpretarlo tenuto conto delle operazioni tecniche che portano alla fabbricazione di chiusure a strappo.
punto 7
Nel 1975 la Commissione, avendo accertato che le importazioni nella Comunità di chiusure a strappo, in particolare d'origine giapponese, erano notevolmente aumentate nel corso degli ultimi anni, che questo andamento minacciava di recar danno ai produttori comunitari di merci analoghe, il 13 marzo adottava il regolamento n. 646/75, che instaura la sorveglianza comunitaria sulle importazioni di chiusure lampo (GU L 67, pag. 21, del 14 marzo 1975); tale regolamento era stato preceduto dall'instaurazione d'un procedimento anti-dumping/anti-sovvenzioni relativo alle chiusure a strappo esportate dalla Yoshida Kogyo, Tokyo (Giappone) (GU C 51, pag. 2, del 30 giugno 1973) decisa in conformità al regolamento del Consiglio 5 aprile 1968, n. 459, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea; questo procedimento è stato chiuso «tenuto conto dello svolgimento della situazione» con avviso pubblicato nella GU C 63, pag. 1, del 1o giugno 1974;
punto 8
giusta l'art. 14 del regolamento n. 802/68, la Commissione sottoponeva al Comitato per l'origine istituito dall'art. 12 del regolamento n. 802/68, presieduto da un rappresentante della Commissione e composto da rappresentanti degli Stati membri, un progetto delle disposizioni da adottare che non otteneva la richiesta maggioranza qualificata; la Commissione applicava allora l'art. 14, n. 3, leu. b) e sottoponeva al Consiglio una proposta che restava senza esito; al termine del periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta era pervenuta al Consiglio, non avendo questo statuito, la Commissione, secondo il rito e giusta l'art. 14, n. 3, lett. c), adottava il regolamento n. 2067/77, il cui art. 1 dispone che le chiusure a strappo che rientrano nella voce 98.02 della TDC sono originarie del paese nel quale hanno avuto luogo le operazioni seguenti: «montaggio compreso l'assiemaggio delle graffette ai nastri accompagnato dalla fabbricazione dei cursori e dalla sagomatura delle graffette».
punto 9
Si deve quindi stabilire se tali operazioni corrispondano ai requisiti di cui all'art. 5 del regolamento n. 802/68 e possano interpretarsi nel senso che esse costituiscono l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale che ha portato alla produzione delle chiusure a strappo o che rappresenta una fase produttiva rilevante. Si tratta di una questione tecnica che va esaminata alla luce della definizione di chiusura a strappo e delle varie operazioni che portano alla sua creazione.
punto 10
La caratteristica del prodotto finito denominato chiusura a strappo consiste nel consentire, mediante lo spostamento di un cursore, l'apertura e la chiusura di due nastri flessibili muniti di graffette contrapposte in ordine alterno; dal fascicolo risulta che il processo di produzione delle chiusure a strappo che si svolge nello stabilimento di Sneek consta principalmente delle seguenti operazioni, secondo la descrizione fornita dal giudice proponente: a) tessitura dei nastri con eventuale orlatura e tintura; b) stampaggio delle graffette metalliche o produzione delle spirali a partire dal filo di nylon; c) applicazione delle graffette metalliche o delle spirali di nylon ai nastri, con successiva unione dei nastri; d) applicazione ai nastri delle parti terminali inferiore e superiore; e) aggiunta ed eventuale colorazione dei cursori; f) asciugatura e pulitura delle chiusure a strappo, indi taglio in chiusure distinte;
punto 11
dall'esame di queste varie operazioni risulta che l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale va ravvisata nel concatenamento delle operazioni c), d), e) ed f) che portano alla fabbricazione di un prodotto nuovo ed originale il quale, a differenza di ciascuno dei prodotti di base, è un elemento di collegamento che può esser ripetutamente separato e che serve a collegare oggetti ed in particolare parti di stoffa; il cursore in questo complesso non costituisce se non un elemento particolare, il cui prezzo non può d'altronde avere influenza rilevante sul costo finale della chiusura a strappo e che, pur essendo essenziale, è cionondimeno utile solo se inserito in un complesso armonicamente connesso.
punto 12
La Commissione, ritenendo di dover risalire, a monte dell'ultima trasformazione, fino al processo di fabbricazione del cursore per farne una conditio sine qua non per il rilascio del certificato d'origine, si è basata su una operazione che esula dagli scopi del regolamento n. 802/68, il quale richiede una distinzione obiettiva e reale tra prodotti di base e prodotti trasformati, attinente sostanzialmente alle specifiche qualità materiali di ciascuno dei suddetti prodotti ; il requisito dell'origine comunitaria di quasi tutti i componenti di un prodotto, anche di esiguo valore e privi di utilità propria se non integrati in un complesso, si risolverebbe nel negare lo scopo stesso della disciplina relativa alla determinazione dell'origine; la Commissione è quindi in tal modo andata al dilà dei poteri conferitile dal n. 3, dell'art. 24 del suddetto regolamento;
punto 13
di conseguenza, senza che sia necessario accertare se il regolamento n. 2067/77 sia compatibile con gli artt. 30 e 110 del Trattato CEE, l'art. 1 del regolamento della Commissione 20 settembre 1977 n. 2067/77, relativo alla determinazione dell'origine delle chiusure a strappo, va dichiarato invalido. Dato che il regolamento n. 2067/77 va dichiarato invalido per i motivi sopra indicati, le restanti questioni sono divenute prive di oggetto.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 14
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità Europee e dai Governi del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica francese e della Repubblica italiana che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven con ordinanza 10 marzo 1978, dichiara: 1o L'art. 1 del regolamento della Commissione 20 settembre 1977, n. 2067, relativo alla determinazione dell'origine delle chiusure a strappo (GU n. L 242, pag. 5, del 21 settembre 1977) è invalido. 2o Non occorre quindi più interpretarlo.

Firme

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner Pescatore Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 31 gennaio 1979. Il Cancelliere A. van Houtte Il Presidente H. Kutscher

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