Sez. L, Sentenza n. 434 del 18/01/1983 (Rv. 425232 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DIRITTO ALLA QUALIFICA E ALLA RETRIBUZIONE CORRISPONDENTI - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DIRITTO ALLA QUALIFICA E ALLA RETRIBUZIONE CORRISPONDENTI - CONDIZIONI.*
A norma dell'art. 2103 cod. civ., come modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, il diritto al trattamento e alla qualifica superiore può essere riconosciuto al lavoratore solo ove ne sia dimostrata l'assegnazione a mansioni che, anche per quanto concerne la relativa responsabilità, rientrino in detta categoria alla stregua della normativa contrattuale applicabile. (Conf 5049/81, mass n 415833; (Conf 3486/81, mass n 414080).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)