Sez. L, Sentenza n. 5049 del 04/09/1981 (Rv. 415833 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DIRITTO ALLA QUALIFICA ED ALLA RETRIBUZIONE CORRISPONDENTI - CONDIZIONI - EVENTUALE ATTRIBUZIONE DELLA CATEGORIA SUPERIORE AD ALTRI DIPENDENTI ADDETTI DI FATTO ALLE STESSE MANSIONI, DI CATEGORIA INFERIORE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DIRITTO ALLA QUALIFICA ED ALLA RETRIBUZIONE CORRISPONDENTI - CONDIZIONI - EVENTUALE ATTRIBUZIONE DELLA CATEGORIA SUPERIORE AD ALTRI DIPENDENTI ADDETTI DI FATTO ALLE STESSE MANSIONI, DI CATEGORIA INFERIORE - IRRILEVANZA.*
A norma dell'art. 2103 cod. civ., il diritto al trattamento ed alla qualifica della categoria superiore può essere riconosciuto solo ove sia dimostrata l'assegnazione del lavoratore a mansioni pienamente rientranti in tale categoria, né rileva l'eventuale attribuzione della categoria superiore ad altri dipendenti addetti di fatto alle stesse mansioni, di categoria inferiore, rivestite dal lavoratore che chiede il trattamento superiore, potendo tale attribuzione essere avvenuta ad personam, indipendentemente dalle mansioni in concreto svolte.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)