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Sez. L, Sentenza n. 5391 del 18/11/1978 (Rv. 395155 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - CONTROVERSIE IN MATERIA DI INVALIDITA PENSIONABILE - NOMINA DI UN CONSULENTE D'UFFICIO - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - DOVERE DEL GIUDICE DI VALUTARE GLI AGGRAVAMENTI E LE INFERMITA SOPRAVVENUTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395155-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - CONTROVERSIE IN MATERIA DI INVALIDITA PENSIONABILE - NOMINA DI UN CONSULENTE D'UFFICIO - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - DOVERE DEL GIUDICE DI VALUTARE GLI AGGRAVAMENTI E LE INFERMITA SOPRAVVENUTE - IRRILEVANZA.*

Dopo l'entrata in vigore della legge n 533 del 1973, la nomina di un consulente tecnico nel grado d'appello delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie e sempre facoltativa, ai sensi del combinato disposto degli artt 441 e 442 cod proc civ. tale principio non soffre deroga nelle controversie in materia di invalidita pensionabile, in quanto non e incompatibile col dovere del giudice di valutare gli aggravamenti di malattia e le infermita sopravvenute nel corso del giudizio, ai sensi dell'art 149 disp att cod proc civ, non traducendosi questo dovere nell'Obbligo di accertare d'ufficio quei fatti. (Conf 4064/76, mass n 382731).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)