Sez. L, Sentenza n. 4064 del 06/11/1976 (Rv. 382731 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - NOMINA DEL CONSULENTE IN GRADO DI APPELLO - FACOLTATIVITA - ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - IRRILEVANZA - CONTROVERSIE IN MATERIA DI INVALIDITA - OBBLIGATORIETA DELLA NOMINA DEL CONSULENTE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - NOMINA DEL CONSULENTE IN GRADO DI APPELLO - FACOLTATIVITA - ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - IRRILEVANZA - CONTROVERSIE IN MATERIA DI INVALIDITA - OBBLIGATORIETA DELLA NOMINA DEL CONSULENTE - ESCLUSIONE.*
Dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533, la nomina di un consulente tecnico in grado di appello, nelle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, e sempre facoltativa, ai sensi del combinato disposto degli artt 441 e 442 cod proc civ, nel testo fissato dall'art 1 della citata legge n 533 del 1973. Tale principio non soffre deroga nelle controversie in tema di invalidita pensionabile, in quanto non e incompatibile con il dovere del giudice di valutare gli aggravamenti di malattia e le infermita sopravvenute nel corso del giudizio, ai sensi dell'art 149 (nuovo testo) disp att cod proc civ, non traducendosi questo dovere nell'Obbligo di accertare d'ufficio la sopravvenienza di quei fatti, in difetto di specifiche deduzioni degli interessati. (Conf 483/76, mass n 379141).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)