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Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 17/11/1999 (Rv. 531214 - 01)

FIDEJUSSIONE - VALIDITÀ | Cosiddetta "fidejussione omnibus" - Coerenza con il requisito della determinabilità dell'obbligazione posto dall'art. 1346 cod.civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531214-01

FIDEJUSSIONE - VALIDITÀ

L'estensione della garanzia fidejussoria a tutte le obbligazioni presenti e future del debitore nei confronti di una banca (cosiddetta "fidejussione omnibus"), non è incompatibile con l'art.1346 cod.civ., essendo l'oggetto della garanzia determinabile "per relationem" sulla base di operazioni il cui compimento è sottratto al mero arbitrio della banca, in quanto questa è soggetta alle specifiche disposizioni, anche pubblicistiche, che regolano l'esercizio dell'attività creditizia, nonché ai doveri di correttezza e di buona fede ai quali deve attenersi il comportamento delle parti nell'esecuzione di ogni contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1956, Cod. Civ. art. 1346, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)