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Sez. 1, Sentenza n. 4469 del 20/05/1997 (Rv. 504532 - 01)

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Cosiddetta "fideiussione omnibus" - Suo regime antecedente alla legge n. 154 del 1992 - Coerenza con il requisito della determinabilità dell'obbligazione posto dall'art. 1346 cod. civ. - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504532-01

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI

Nella disciplina anteriore alla legge 17 febbraio 1992, n. 154, la fideiussione prestata a favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni del debitore garantito (la cosiddetta fideiussione omnibus) è valida e non contrasta con quanto previsto dall'art. 1346 cod. civ., essendo, nell'indicata ipotesi, l'oggetto della fideiussione determinabile attraverso il riferimento ad un'attività - quella della banca - la quale risulta limitata dalle rigide regole del sistema bancario le quali escludono ogni possibilità di arbitrio da parte dell'istituto di credito e da parte dello stesso debitore principale. Va escluso, perciò, che, rispetto al contenuto dell'obbligazione accessoria, l'attività della banca abbia carattere meramente potestativo, e va rilevato, invece, che la garanzia in questione, da un lato riveste funzione economico - sociale meritevole di tutela, perché favorisce l'accesso del terzo garantito alle più svariate prestazioni bancarie delle quali intenda avvalersi, predisponendo uno strumento duttile che non rende necessaria la richiesta, volta per volta, dell'assenso del garante, e, dall'altro, consente la protezione dell'esercizio del credito il quale costituisce attività di rilevanza costituzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)