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Sez. 1, Sentenza n. 8955 del 17/04/2014 (Rv. 630878 - 01)

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - UTILI E PERDITE - PARTECIPAZIONE - IN GENERE | Cointeressenza impropria - Sinallagmaticità - Configurabilità - Conseguenze - Norme per i contratti a prestazioni corrispettive - Applicabilità.
Stato
decisa il 2014-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630878-01

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - UTILI E PERDITE - PARTECIPAZIONE - IN GENERE

Il contratto di cointeressenza impropria, quale risulta delineato dall'art. 2554 cod. civ., si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota di utili derivanti dalla gestione di una sua impresa all'altro (associato) e l'apporto che quest'ultimo, senza partecipare alle perdite, conferisce per lo svolgimento di quell'impresa. Ne consegue l'applicabilità delle norme dettate per i contratti a prestazioni corrispettive, tra cui gli artt. 1460 e 1220 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1220, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2553, Cod. Civ. art. 2554

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)