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Sez. 5 - , Sentenza n. 7514 del 15/03/2023 (Rv. 667054 - 01)

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Cointeressenza propria - Nozione - Sinallagmaticità - Aleatorietà - Effetti meramente obbligatori.
Stato
decisa il 2023-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667054-01

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Il contratto di cointeressenza propria - espressione del potere dell'imprenditore di organizzare liberamente i fattori produttivi per l'esercizio dell'impresa, ivi compreso il rischio d'impresa, di cui il profitto costituisce l'esatto corrispondente - è un contratto sinallagmatico, aleatorio, di natura parassicurativa, col quale il cointeressato assume l'obbligo di rifondere parte delle perdite (non ancora esistenti), mentre il cointeressante assume l'obbligo di corrispondere parte degli utili; alla stipulazione del contratto, dunque, nessuno dei soggetti coinvolti iscrive crediti e/o debiti verso la controparte, ma le parti si limitano ad assumere un impegno reciproco, cosicché l'iscrizione di un debito o di un credito è un fattore che consegue soltanto al realizzarsi dell'evento dedotto in contratto (maggiore perdita o minore utile e viceversa), non quale effetto diretto dell'accordo.

Cod. Civ. art. 1220, Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2554, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2553

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)