Sez. 2, Ordinanza n. 21164 del 22/06/2026 (Rv. 679293-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE | Domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione di sentenza cassata - Competenza - Attribuzione al giudice del rinvio - Necessità - Omessa introduzione o estinzione del giudizio di rinvio - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE
La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza successivamente cassata in sede di legittimità dev'essere proposta esclusivamente dinanzi al giudice competente per effetto del rinvio, e non davanti al giudice individuabile secondo le ordinarie regole di competenza, anche qualora il giudizio di rinvio non sia mai stato introdotto ovvero si sia estinto.
Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)