Sez. L - , Sentenza n. 21969 del 10/09/2018 (Rv. 650529 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA | Cassazione con rinvio - Domanda di restituzione proposta nel giudizio di rinvio - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA
In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata non costituisce domanda nuova, in quanto la ripetizione - che non è inquadrabile nell'istituto della "condictio indebiti" - è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebito sin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)